Art. 33. Concessione ed erogazione dei contributi 1. La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, venficata la conformita' dei programmi alle finalita' del presente testo unico, nonche' la congruita' dei costi previsti, delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorita' e modalita' di assegnazione. 2. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attivita' pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati. 3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del dirigente competente. 4. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31, avviene con le seguenti modalita': a) il 50% alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell'avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle societa' di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta; b) il 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonche' della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera. 5. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 31 e' subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti. 6. L'erogazione dei contributi per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 31 e' subordinata alla certificazione delle spese sostenute.