Art. 8.

            Disposizioni nel settore sanitario e sociale


   1.  La  Regione,  in  attuazione  del  piano regionale dei servizi
sanitari    (PSR)    2006-2008,   promuove   interventi   finalizzati
all'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del servizio
sanitario regionale (SSR), per un ammontare complessivo, per gli anni
dal 2008 al 2018, di 606.300.000 cosi' ripartiti:
    a)  euro  10.000.000  nell'anno  2008, 20.000.000 nell'anno 2009,
30.000.000  per  ciascuno  degli  anni  2010  e 2011 e 10.000.000 per
ciascuno  degli  anni  dal  2012 al 2018 destinati all'ammodernamento
tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico, di cui all'art. 32,
comma  2,  lettera  c),  della  legge  regionale  n. 2 del 2007; tali
stanziamenti  possono essere impegnati per un importo non superiore a
euro   12.000.000   in   operazioni   di   leasing  finanziario  (UPB
S05.01.003);
    b) euro 10.000.000 per l'anno 2008 e euro 20.000.000 per ciascuno
degli  anni  2009,  2010  e 2011 per il miglioramento delle strutture
ospedaliere  esistenti,  per  la  riqualificazione  della  rete delle
strutture  territoriali  e  per  la  riqualificazione  dei  punti  di
continuita' assistenziale (UPB S05.01.002);
    c)  euro  2.500.000  per  ciascuno  degli  anni  2008  e 2009 per
investimenti   finalizzati   alla   riqualificazione  della  rete  di
emergenza  urgenza  sanitaria  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.002);
    d)  euro  371.000.000,  nell'anno  2008, di provenienza statale e
comunitaria,  per  il  perseguimento  di  obiettivi strategici per la
salute  attraverso  la  realizzazione  di  strutture  ospedaliere  di
eccellenza,  la  riqualificazione  e ristrutturazione degli ospedali,
dei    centri    di    riferimento   dell'isola   e   delle   aziende
ospedaliere-universitarie di Cagliari e di Sassari (UPB S05.01.003);
    e)  euro  300.000,  nell'anno  2008, all'istituto zooprofilattico
sperimentale  della  Sardegna per l'ammodernamento tecnologico per le
analisi della diossina (UPB S05.01.003).
   2.  I  programmi  di  cui  al comma 1 prevedono le tipologie degli
interventi  e la relativa ripartizione delle risorse e sono approvati
dalla   giunta   regionale,   su  proposta  dell'assessore  regionale
dell'igiene,  sanita'  e  assistenza  sociale,  previo  parere  della
competente  commissione  consiliare  che  deve  essere espresso entro
trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito.
   3.  Al  fine  di  dare  attuazione al piano per il superamento del
precariato  predisposto in attuazione del piano regionale dei servizi
sanitari   2006-2008   e   per   la   regolarizzazione  dei  rapporti
contrattuali, anche pregressi, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro  11.000.000,  di  cui  6.000.000  per l'anno 2008 e 5000.000 per
l'anno 2009 (UPB S05.01.001).
   4. Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi
di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione per le patologie
individuate come prioritarie dal piano regionale dei servizi sanitari
2006-2008,  l'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 32, comma 4,
della  legge  regionale  n. 2 del 2007, e' rideterminata per ciascuno
degli  anni 2008 e 2009 in euro 10.000.000 ed e' altresi' autorizzata
per   gli  anni  2010  e  2011  la  spese  di  euro  10.000.000  (UPB
S05.0l.005).
   5.  Al  fine  di  realizzare un sistema integrato di sicurezza del
lavoro, di miglioramento della qualita' lavorativa e di contrasto del
lavoro  nero e irregolare, l'amministrazione regionale e' autorizzata
a  promuovere,  finanziare  e  coordinare  uno specifico programma di
interventi da realizzarsi attraverso un'azione coordinata e congiunta
con la direzione regionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.  Entro  trenta  giorni  la  giunta  regionale,  su  proposta
dell'assessore  dell'igiene  e  sanita'  e dell'assistenza sociale di
concerto   con  l'assessore  del  lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione  e  sicurezza  sociale,  previo  confronto  con le parti
sociali   maggiormente   rappresentative,  approva  le  direttive  di
attuazione con le indicazioni delle modalita' e delle priorita' degli
interventi.   Il   programma   di   interventi   deve  riguardare  in
particolare:
    a) piu' elevati standard di sicurezza sul lavoro, con particolare
riguardo  al  settore  delle  costruzioni  che  registra  un costante
aumento del numero degli infortuni;
    b) campagne informative e iniziative di sensibilizzazione;
    c)   formazione   degli  operatori,  delle  istituzioni  e  delle
organizzazioni;
    d) potenziamento delle azioni di coordinamento delle attivita' di
vigilanza degli enti preposti;
    e)  realizzazione  di  procedure  e  banche  dati  condivise  con
istituti e altri enti.
   Per  l'attuazione  del  presente  comma  e' autorizzata, nell'anno
2008, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S05.01.013).
   6.  Al fine di migliorare l'informazione e fruibilita' dei servizi
sanitari  e'  autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008 e
5.000.000  nell'anno  2009  per  la  realizzazione  di  un  piano  di
comunicazione   istituzionale  del  servizio  sanitario,  inclusa  la
gestione  e il potenziamento dei portali della sanita' e del sociale,
l'attuazione  e la promozione dell'immagine coordinata del SSR, anche
attraverso  omogenei  e  coerenti interventi di identita' visiva e di
comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.00l).
   7.  Per  gli  obiettivi  previsti  dal piano regionale dei servizi
sanitari  2006-2008  in  materia  di  disponibilita' di sangue e rete
trasfusionale  e'  autorizzata la complessiva spesa di euro 7.000.000
di cui:
    a)  euro 1.000.000 nell'anno 2008 per la promozione della cultura
della donazione attraverso opportune campagne di responsabilizzazione
e informazione (UPB S05.0l.008);
    b)  euro 2.000.000 nell'anno 2008 per il potenziamento della rete
dei centri trasfusionali (UPB S05.0l .008);
    c) euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011
per  l'acquisto  di  autoemoteche e la riqualificazione dei centri di
raccolta (UPB S05.01.009).
   8.  Per  l'erogazione  di  finanziamenti  in  favore delle aziende
sanitarie  per  il  ripiano dei disavanzi relativi agli anni decorsi,
anche  con  riferimento  alle  gestioni  liquidatorie delle ex unita'
sanitarie  locali, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009
la spesa di euro 8.000.000 (UPB S05.0l.00l).
   9.   L'amministrazione   regionale   e'  autorizzata  a  concedere
contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali
in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e
di  cellule;  a  tal  fine  e' autorizzata una spesa valutata in euro
450.000 annui (UPB S05.01.008).
   10.  E' autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per
l'erogazione  alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo
di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007).
   11.  E' autorizzata una spesa valutata in euro 2.500.000 annui per
la  realizzazione,  nelle  aziende  sanitarie  di  progetti  volti al
contenimento  dei  tempi  di  attesa,  con  riferimento a prestazioni
selezionate  sulla  base  delle  criticita' riscontrate nelle singole
realta' territoriali, previa valutazione dell'attivita' istituzionale
(UPB S05.03.007).
   12.  Le  funzioni  amministrative  concernenti  l'applicazione  di
sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  materia  igienico-sanitaria
attualmente  di  competenza  dell'assessorato regionale dell'igiene e
sanita'  e  dell'assistenza  sociale  sono  trasferite  alle  aziende
sanitarie  locali  competenti  per territorio a far data dal 1° marzo
2008.   I   proventi   derivanti   dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie costituiscono entrate proprie delle stesse
aziende   e  sono  imputati  a  capitoli  di  bilancio  appositamente
istituiti.   Restano   di   competenza   dell'assessorato   regionale
dell'igiene  e  sanita'  e  dell'assistenza  sociale  i  procedimenti
sanzionatori  derivanti  da accertamenti effettuati entro la data del
29 febbraio 2008.
   13.   E'  abrogata  la  legge  regionale  27  giugno  1949,  n.  1
(Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le
malattie sociali).
   14.  Per  il  mantenimento  di un adeguato livello di sorveglianza
anche  nel  campo  della sanita' animale e per i correlati interventi
nei  riguardi della TBC legata a nuovi vettori e ai recenti mutamenti
epidemiologici,  e'  autorizzato  lo stanziamento di euro 500.000 per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S05.01.001).
   15.  Nella  lettera  a)  del  comma  15  dell'art.  13 della legge
regionale n. 7 del 2005 le parole «Dipartimento di scienze biomediche
e  biotecnologiche, servizio di malattie metaboliche del bambino sono
sostituite   da   dipartimento  di  scienze  pediatriche  e  medicina
clinica.».
   16.  L'autorizzazione  di  spesa disposta dalla legge regionale 30
aprile  1990,  n. 11 (interventi a sostegno della ricerca scientifica
sulla  B-talassemia),  e  dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 32 della legge
regionale  n.  2 del 2007 trova copertura nell'ambito del fondo unico
per  la ricerca istituito con la legge regionale n. 7 agosto 2007, n.
7   (Promozione   della   ricerca   scientifica   e  dell'innovazione
tecnologica in Sardegna) (UPB S02.04.010).
   17.  Nella  legge  regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di
assistenza  indiretta  nel  territorio  nazionale e all'estero), sono
introdotte le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 dell'art. 24 e' sostituito dal seguente:
    «2.  Il contributo e' concesso nella forma di diaria giornaliera,
determinata in euro 90 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in
euro 120 per i trasferimenti all'estero»;
    b)  nel comma 1 dell'art. 25 le parole «in misura non superiore a
5  milioni» sono sostituite dalle seguenti: in misura non superiore a
euro 7.500».
   Agli  oneri  derivati  dall'applicazione  del presente comma si fa
fronte con le risorse stanziate nell'UPB S05.01.007.
   18.   Gli   stanziamenti  disposti  quali  accantonamenti  per  la
copertura  degli  oneri  contrattuali  per  il settore sanitario sono
conservati nel bilancio della Regione fino al loro completo utilizzo.
   19. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per
un  programma  di  prevenzione  del  randagismo,  anche  al  fine  di
realizzare  un  monitoraggio  regionale sul rischio epidemiologico di
malattie  diffusive  nell'ambito  del  patrimonio  animale allo stato
randagio,  selvatico  e  brado.  Per  l'attuazione  del  programma la
Regione  si  avvale  dei comuni e delle associazioni di volontariato,
iscritte  all'albo regionale, che operano per contrastare il fenomeno
del randagismo. Le modalita' e i criteri di erogazione sono approvati
dalla  giunta  regionale  su  proposta  dell'assessore  dell'igiene e
sanita'  e  dell'assistenza  sociale  (UPB  S05.02.005).  Nel comma 1
dell'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (norme per la
protezione  degli  animali  e  istituzione  dell'anagrafe canina), le
parole  «concludere  con  le  organizzazioni  protezionistiche»  sono
sostituite  da  «concludere  con i privati di cui all'art. 6 e con le
associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale».
   20.   Al   fine   di   tutelare   la   salute  pubblica  favorendo
l'eradicazione  della trichinellosi e delle pesti suine attraverso la
realizzazione degli investimenti necessari a garantire un sufficiente
livello  di  biosicurezza  negli  allevamenti, la riserva d'esercizio
indicata  all'art.  16  della legge regionale n. 14 marzo 1994, n. 12
(norme in materia di usi civici), puo' essere superiore ai dieci anni
ove richiesto per l'accesso ad aiuti regionali, statali o comunitari.
   21.    L'assessorato    regionale    dell'igiene   e   sanita'   e
dell'assistenza  sociale  pone  in  essere  le  iniziative perche' le
procedure per la definizione della prima graduatoria regionale per la
medicina  veterinaria  specialistica,  in  applicazione  dell'accordo
collettivo nazionale di cui all'accordo Stato-Regioni del 30 novembre
2006,  siano  concluse  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore
della presente legge. La definizione del monte ore, da utilizzare per
l'assegnazione   degli  incarichi,  da  sottoporre  a  contrattazione
sindacale,  e'  approvata  dalla  giunta regionale, sentito il parere
della competente commissione consiliare che lo esprime entro quindici
giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
   22. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia
abitativa e' disposto lo stanziamento complessivo di euro 105.579.000
di  cui euro 80.000.000 a carico dei fondi regionali, rispettivamente
euro  50.000.000  per l'anno 2008 ed euro 30.000.000 per l'anno 2009,
ed  euro  25.579.000  mediante  utilizzo  dei finanziamenti assegnati
dallo  Stato in applicazione dell'accordo di programma del 27 ottobre
2000  in  materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000
nell'anno  2008,  di  euro 12.150.000 nell'anno 29, di euro 9.829.000
nell'anno 2010 (UPB S05.03.010).
   23.  Le  risorse finanziarie di cui al comma 22 sono destinate, al
netto  di  quelle  finalizzate a far fronte agli impegni assunti fino
alla data di scadenza dell'avviso pubblico permanente di cui all'art.
1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (fondo per l'edilizia
abitativa):
    a)  per  il 60 per cento al fondo per l'edilizia abitativa di cui
alla  citata  legge regionale n. 32 del 1985 con l'abbattimento degli
interessi  nelle  misure  del  50  per  cento  e  del 30 per cento in
relazione  ai  vigenti limiti di reddito stabiliti dalla stessa legge
pari,   rispettivamente,   a  euro  21.536  e  35.894  con  specifica
attenzione  alle  coppie  di  nuova formazione, alle quali si applica
l'abbattimento  del 50 per cento del tasso di interesse per i redditi
sino a euro 35.894;
    b)  per  il  40  per  cento a sostenere l'accesso alla prima casa
mediante  la  concessione di un contributo a fondo perduto di importo
non superiore a euro 25.000.
   24.  Il  programma  straordinario  per  gli interventi di cui alla
lettera   b)  del  comma  23  e'  volto  a  favorire  l'acquisto,  la
costruzione  o  il  recupero  della  prima  casa  di  abitazione  con
priorita'  agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero
del  patrimonio  edilizio  esistente  e con specifica attenzione alle
coppie  di  nuova  formazione  e alle famiglie costituite da genitori
soli con uno o piu' figli a carico.
   25.  Al  fine  di consentire la fruibilita' di abitazioni adeguate
alle  diverse situazioni di disabilita', la stessa priorita' prevista
per le coppie di nuova formazione e' riconosciuta ai nuclei familiari
in  cui uno o piu' componenti si trovino in situazione di disabilita'
grave  ai  sensi  dall'art.  3, comma 3, della legge n. 104 del 1992,
senza  distinzione  per  il  caso  di nuova costruzione, di acquisto,
recupero  o  ristrutturazione.  In deroga a quanto previsto dal comma
26, il beneficio e' riconosciuto anche a coloro che siano titolari di
diritto  di  proprieta',  usufrutto, uso o abitazione su alloggio del
territorio   della  Sardegna,  quando  i  beneficiari  dispongano  la
cessione, anche con atto preliminare, dei medesimi diritti.
   26. I richiedenti il contributo in conto capitale devono possedere
i seguenti requisiti:
    a) reddito familiare annuo non superiore a euro 35.894;
    b)  cittadinanza  europea  o di Stato extracomunitario purche' in
regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
    c)   aver   dimorato   in   Sardegna,  con  residenza  anagrafica
continuativa da oltre cinque anni;
    d)  residenza o attivita' lavorativa in un comune della provincia
in cui ha luogo l'intervento;
    e)  non  titolarita'  di  diritti di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre
anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione;
    f)  non  aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma
concesse, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.
   27.  La  Giunta  regionale,  su proposta dell'assessore dei lavori
pubblici,  approva  il  programma d'intervento per l'assegnazione dei
contributi  a fondo perduto e, in conformita' con quanto previsto nei
commi precedenti nonche' con le norme contenute nella legge regionale
n.  32  del  1985,  in quanto applicabili, le disposizioni per la sua
attuazione. In particolare, il programma attuativo stabilisce:
    a)  le  modalita' e i tempi per la presentazione delle domande di
contributo;
    b) i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive di maggior
tutela;
    c) le modalita' di determinazione ed erogazione del contributo;
    d)  ogni  altra  disposizione  di  dettaglio  necessaria  ai fini
attuativi.
   28.  All'art.  17  della  legge  regionale  n.  2  del  2007, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  nel  comma  1,  dopo  la  parola «esistenti» sono aggiunte le
seguenti: «per un massimo di 120 mc»;
    b)  nella  lettera  a)  del comma 2 sono soppresse le parole «con
indicazione  delle  condizioni  necessarie  a  garantire  il completo
soddisfacimento delle sue esigenze abitative»;
    c)  nel comma 4, dopo le parole «pratiche edilizie» sono inserite
le  seguenti:  «l'istanza  deve  comunque  ottenere  riscontro  entro
sessanta  giorni dalla sua presentazione trascorsi i quali si intende
favorevolmente accolta.».
   29.  Per  l'anno 2008 e seguenti, a integrazione dei trasferimenti
di  cui  all'art.  10  della  legge regionale n. 9 del 2006, e per le
finalita'  di  cui  all'art.  73,  comma  3,  della medesima legge e'
disposto  a  favore delle province l'ulteriore trasferimento valutato
in annui euro 21.500.000 (UPB S01.06.001).
   30.   L'Amministrazione   regionale  e'  autorizzata  a  concedere
finanziamenti  ai comuni per la concessione di contributi integrativi
ai  conduttori di abitazione in locazione previsti dall'art. 11 della
legge  9  dicembre  1998,  n.  431  (disciplina delle locazioni e del
rilascio  degli immobili adibiti ad uso abitativo); la relativa spesa
e' determinata, per l'anno 2008, in euro 6.000.000 (UPB S04.10.003).
   31. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
6  aprile  1989,  n.  13  (disciplina  regionale delle assegnazioni e
gestione   degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  e'
sostituita dalla seguente:
   «a)  cittadinanza  europea  e,  nei  limiti del 10 per cento degli
alloggi  disponibili,  a cittadini di Stato extra-comunitario purche'
in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno,
residenti da almeno cinque anni nel comune interessato; ».
   32. Sono soppresse, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000
abitanti,  le  commissioni per la formazione della graduatoria di cui
all'art.  8  della legge regionale n. 13 del 1989. Le funzioni svolte
dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttaente attribuite
alle  amministrazioni  comunali  che  vi  provvedono tramite i propri
uffici.
   33.  Dopo,  la  lettera  g)  dell'art. 24 della legge regionale 24
aprile  1997,  n.  16  (norme  per  la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale), sono inserite le seguenti:
    «g-bis) donne capofamiglia disoccupate/inoccupate;
    g-ter)  persone  che  si  trovano  nelle  fasce  di poverta' piu'
intense;
    g-quater) lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art. 1 della
legge n. 68 del 1999;
    g-quinquies)  altre persone in stato o a rischio di emarginazione
sociale  segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di
lavoratori  svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere
f)  e  g)  del  primo  paragrafo  dell'art. 2 del regolamento (CE) n.
2204/2002  della Commissione europea, relativo all'applicazione degli
articoli  87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti di Stato a favore
dell'occupazione.  La  condizione  di persona svantaggiata risulta da
documentazione  proveniente  dalla pubblica amministrazione; e' fatto
salvo il diritto alla riservatezza.».
   34. E'  autorizzato,  nell'anno  2008,  lo  stanziamento  di  euro
20.000.000,   da  trasferire  ai  comuni,  per  la  realizzazione  di
interventi  di sostegno economico, non superiori ai 350 euro mensili,
per  un  massimo  di sei mesi a favore di persone e famiglie prive di
reddito,   in   condizioni   di   accertata   poverta',   finalizzati
prioritariamente  all'abbattimento  dei costi dei servizi essenziali,
quali  energia  elettrica,  gas,  acqua,  rifiuti  solidi  urbani. Il
sostegno  economico  e'  di  norma  subordinato alla realizzazione di
attivita'    lavorative    realizzate   prioritariamente   attraverso
cooperative  di  inserimento  lavorativo di tipo B, per i soggetti di
cui  all'art. 24 della legge regionale n. 16 del 1997, o direttamente
dai  comuni.  La  giunta  regionale  individua, sentita la conferenza
Regione-autonomie  locali  e  i  soggetti  sociali  solidali  di  cui
all'art. 10 della legge regionale n. 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema
integrato   dei  servizi  alla  persona),  criteri  e  modalita'  per
l'erogazione  del  sostegno  economico,  nonche' la soglia ISEE al di
sotto   della   quale   si  accede  alle  prestazioni  previste  (UPB
S05.03.007).
   35.  E'  autorizzata  la  concessione di un contributo valutato in
euro  60.000  annui a favore dell'associazione banco alimentare della
Sardegna per l'espletamento dei compiti di istituto (UPB S05.03.005).
   36.  Per  l'anno  2008  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di euro
5.000.000   per   la   riorganizzazione  della  rete  dei  consultori
familiari,   prevista   dal  piano  regionale  dei  servizi  sanitari
2006-2008,  per la realizzazione del progetto materno infantile (PSR,
parte 2 - Obiettivi di sistema - punto 2.2.3) nonche' per il sostegno
alle responsabilita' di cura e di carattere educativo delle persone e
delle famiglie. Le risorse sono destinate alla riqualificazione delle
funzioni  sanitarie  e  sociali,  dei  servizi e degli interventi dei
comuni   finalizzati   al   sostegno   delle   funzioni  genitoriali,
all'ascolto e alla consulenza educativo-relazionale ai genitori, alla
mediazione  familiare.  Entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  la  Giunta regionale predispone, sentiti gli
enti  locali  e  i  soggetti  solidali di cui all'art. 10 della legge
regionale  n.  23 del 2005, i criteri organizzativi e le modalita' di
coordinamento delle attivita' a sostegno della famiglia di competenza
dei   comuni  singoli  o  associati,  con  le  attivita'  svolte  dai
consultori familiari (UPB S05.03.007).
   37.  Per  la  realizzazione di un piano straordinario a favore dei
giovani  e  degli  adolescenti  e'  autorizzato,  per l'anno 2008, lo
stanziamento  di  euro  10.000.000. Il piano e' destinato a sostenere
percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti,
di  partecipazione  ad  azioni  a  valenza  culturale  e  sociale, di
prevenzione  di  fenomeni  di  disagio  giovanile  e  di  contrasto a
comportamenti a rischio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  la  giunta regionale predispone, su proposta
degli  assessori  dell'igiene  e  sanita' e dell'assistenza sociale e
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport,  sentita  la  conferenza Regione-autonomie locali e i soggetti
solidali  di  cui  all'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005 e
previo  parere  delle  competenti  commissioni  consiliari,  che deve
essere  espresso  entro  trenta  giorni  trascorsi i quali si intende
acquisito,  i  criteri e le modalita' di utilizzo dei fondi stanziati
(UPB S05.03.009).
   38. E'  autorizzata,  per  l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000
per  la  realizzazione  di  un programma di interventi finalizzati al
recupero,  alla  ristrutturazione  ed  al  completamento di strutture
destinate  ad  accogliere detenute con figli minori di eta' inferiore
ai  tre  anni,  detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti,
persone  con  disturbo  mentale sottoposte a restrizioni di carattere
giudiziario.  Il  programma  e'  approvato dalla giunta regionale, su
proposta   dell'assessore   competente   in   materia   sociale  (UPB
S05.03.006).
   39.  Al comma 10 dell'art. 33 della legge regionale n. 2 del 2007,
sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole: «I finanziamenti sono
erogati ai comuni anticipatamente e in un unica soluzione.».
   40.  Gli interventi di cui alla legge regionale n. 26 aprile 1993,
n.  20  (interventi  a  sostegno  dei lavoratori occupati nei settori
produttivi  dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di
lavoro),  sono  estesi  al  settore  dei  servizi quando ricorrono le
condizioni previste dall'art. 1 della medesima legge.
   41. Dopo il comma 3 dell'art. 72 della legge regionale n. 7 agosto
2007,  n.  5  (procedure  di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori,   forniture   e   servizi,   in  attuazione  della  direttiva
comunitaria  n.  2004/18/CE  del  31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina  delle  fasi  del  ciclo  dell'appalto),  e'  aggiunto  il
seguente:
   «3-bis.  Sono  fatte  salve  le  speciali norme derogatorie di cui
all'art.  38  della  legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema
integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali).».
   42.  I  contributi  da erogare annualmente agli organismi operanti
nel  settore della sicurezza sociale, previsti dall'art. 32, comma 4,
della legge regionale n. 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997),
sono cosi rideterminati:
    a)  associazioni  nazionali  mutilati  ed  invalidi  civili e del
lavoro, euro 313.200;
    b) comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti, euro 70.200;
    c)  unione  nazionale  mutilati per servizio della Sardegna, euro
48.805;
    d)  associazione Gese Nazareno di Sassari - ente costituito senza
scopo di lucro, euro 184.815.
   Alla  relativa  spesa  si  fa  fronte con le disponibilita' recate
dalla UPB S05.03.005.
   43.  La Giunta regionale determina, per l'anno 2008, le modalita',
i  criteri  di  erogazione e l'entita' del contributo giornaliero pro
capite previsto dall'art. 92 della legge regionale n. 28 maggio 1985,
n.  12  (legge  finanziaria  1985) per il trasporto delle persone con
disabilita'  ai  centri di riabilitazione. Per gli anni successivi il
contributo  e' adeguato sulla base degli indici dei prezzi al consumo
Istat  per  il  capitolo  trasporti. Alla relativa spesa, valutata in
euro 1.500.000 annui, si fa fronte con le disponibilita' recate dalla
UPB S05.03.007.