Art. 12.
                        Norme di salvaguardia

   1.  Fino  alla approvazione del Piano del Parco di cui all'art. 6,
nelle aree ricomprese nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri,
ivi  compresi  i  territori  qualificati  paesaggio  protetto a norma
dell'art. 1, comma 4 e salvo quanto previsto al successivo comma 2:
   a)  operano  i divieti generali contenuti nell'art. 42 della legge
regionale n. 12/1995;
   b)  e'  vietato assentire nuove costruzioni e la trasformazione di
quelle  esistenti, nonche' qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei
terreni  con  destinazione  diversa  da quella agro-silvo-pastorale e
sono  assentibili  soltanto  gli  interventi  sul patrimonio edilizio
esistente di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
successive modificazioni.
   2. Relativamente ai territori qualificati paesaggio protetto:
   a)  sono  consentiti  gli  interventi  volti  alla ripresa ed allo
sviluppo   delle   attivita'   agro-silvo   pastorali  esercitate  da
imprenditori  agricoli  e da coltivatori diretti, nei limiti indicati
dagli  strumenti  urbanistici  vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e dalle altre disposizioni di settore;
   b)  non  opera il divieto di cui all'art. 42, comma 1, lettera a),
della  legge  regionale  n.  12/1995, nei confronti dell'attivita' di
cava  gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
   3.  La Giunta regionale, su parere favorevole del comitato tecnico
regionale per il territorio in adunanza generale ai sensi dell'art. 2
della  legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (riordino degli organismi
collegiali   operanti   in   materia   di  territorio)  e  successive
modificazioni,  puo' consentire deroghe all'applicazione delle misure
di  salvaguardia  di  cui al comma 1 per la realizzazione di opere od
interventi   pubblici  o  di  interesse  pubblico  prescrivendone  le
modalita'  di attuazione volte alla conservazione dell'integrita' dei
luoghi e dell'ambiente naturale e dell'identita' locale.