Art. 12. Norme di salvaguardia 1. Fino alla approvazione del Piano del Parco di cui all'art. 6, nelle aree ricomprese nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, ivi compresi i territori qualificati paesaggio protetto a norma dell'art. 1, comma 4 e salvo quanto previsto al successivo comma 2: a) operano i divieti generali contenuti nell'art. 42 della legge regionale n. 12/1995; b) e' vietato assentire nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonche' qualsiasi mutazione dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e sono assentibili soltanto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni. 2. Relativamente ai territori qualificati paesaggio protetto: a) sono consentiti gli interventi volti alla ripresa ed allo sviluppo delle attivita' agro-silvo pastorali esercitate da imprenditori agricoli e da coltivatori diretti, nei limiti indicati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle altre disposizioni di settore; b) non opera il divieto di cui all'art. 42, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/1995, nei confronti dell'attivita' di cava gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Giunta regionale, su parere favorevole del comitato tecnico regionale per il territorio in adunanza generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (riordino degli organismi collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni, puo' consentire deroghe all'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 per la realizzazione di opere od interventi pubblici o di interesse pubblico prescrivendone le modalita' di attuazione volte alla conservazione dell'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale e dell'identita' locale.