Art. 15.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede  mediante  le  seguenti  variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:
   prelevamento  di  quota  pari  a  euro  75.000,00  in  termini  di
competenza  e  di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107
«Fondo speciale di parte corrente»;
   prelevamento  di  quota  pari  a  euro  75.000,00  in  termini  di
competenza  e  di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207
«Fondo speciale di conto capitale»;
   iscrizione  di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa,
all'U.P.B. 3.104 «Gestione dei parchi e delle aree protette»;
   iscrizione  di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa,
all'U.P.B. 3.204 «Investimenti nei parchi e nelle aree protette».
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
   Genova, 23 ottobre 2007
                              BURLANDO
   (Omissis)