Art. 15. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007: prelevamento di quota pari a euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»; prelevamento di quota pari a euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»; iscrizione di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.104 «Gestione dei parchi e delle aree protette»; iscrizione di euro 75.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.204 «Investimenti nei parchi e nelle aree protette». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 23 ottobre 2007 BURLANDO (Omissis)