Art. 32.

                       Norme di comportamento

   1.  Nell'esercizio  della pratica dello sci di discesa lo sciatore
e'  tenuto  al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11,
12,  13,  14  e  15  della  legge  n.  363/2003, nonche' delle regole
previste   nel  «Decalogo  comportamentale  dello  sciatore»  di  cui
all'Allegato  2  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 dicembre 2005.
   2.  Lo  sciatore e' tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo
le disposizioni del gestore.
   3.  Lo  sciatore  e'  tenuto al rispetto delle indicazioni imposte
dalla segnaletica ed e' obbligato a tenere un comportamento specifico
di  prudenza  e  diligenza adeguato alla situazione della pista, alle
sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacita', in modo da
non costituire pericolo per l'incolumita' propria e altrui e arrecare
danno a persone e cose.
   4.  Lo  sciatore  e'  tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di
difficolta'  superiore  alle  proprie capacita' di sciata, nonche' ad
adeguare  la  propria  andatura  al  tipo  della  pista, alle proprie
capacita',   alle   condizioni   dell'attrezzatura  utilizzata,  alle
condizioni  ambientali,  allo  stato  della pista ed all'affollamento
della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica
di  cui  all'art. 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarita' del
manto  nevoso  causata  da  variazioni delle condizioni atmosferiche,
dall'usura  giornaliera  o  da una parziale battitura della pista non
sono  da  considerarsi  ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far
si' che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
   5.  Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a
chi gia' la percorre.
   6.  In caso di sinistro, lo sciatore e' tenuto a prestare soccorso
agli  infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e
fornire  le  proprie  generalita' sia che sia coinvolto nel sinistro,
sia che vi abbia assistito.
   7.  Nell'esercizio  della  pratica  dello  sci  di discesa e dello
snowboard e' fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare
un  casco protettivo omologato, come previsto dall'art. 8 della legge
n. 363/2003.
   8.  Fatte  salve  le  deroghe  di  cui  all'art.  28,  e'  vietato
percorrere  le  piste  con  mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie
articolazioni.
   9.  E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di
urgente  necessita' o previa autorizzazione del gestore; chi percorre
a  piedi  la  pista da sci e' obbligato, comunque, a tenersi ai bordi
facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli
stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione
delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
   10.  In  occasione  di  gare  e'  fatto  divieto  a  chiunque, con
1'esclusione   dei   soggetti   individuati  dall'organizzazione,  di
sorpassare  i  limiti  segnalati,  sostare  sulla  pista  di  gara  o
percorrerla.
   11.  La  risalita di piste con gli sci ai piedi e' consentita solo
previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso
mediante  appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza
di  tale  autorizzazione,  nei  soli  casi  di urgente necessita'. La
predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo
cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto
di  ogni  eventuale  prescrizione  adottata  dal gestore della pista,
dando  altresi'  la  precedenza  agli  stessi  ed  ai mezzi meccanici
adibiti  al  servizio  ed  alla  manutenzione  delle  piste  e  degli
impianti, consentendone la agevole circolazione.
   12.  In  caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da
parte  dell'utente delle disposizioni del presente art. il gestore e'
esonerato da qualsiasi responsabilita'.
   13.  E'  fatto  espresso  divieto a tutti gli utenti di alterare o
rimuovere le indicazioni segnaletiche.
   14.  L'attivita'  di mountainbike svolta all'interno dei bike park
di  cui all'art. 31 e' assimilata all'attivita' sciistica; per quanto
compatibili  le norme del comportamento previste nel presente art. si
applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.