Art. 32. Norme di comportamento 1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore e' tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge n. 363/2003, nonche' delle regole previste nel «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. 2. Lo sciatore e' tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore. 3. Lo sciatore e' tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed e' obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacita', in modo da non costituire pericolo per l'incolumita' propria e altrui e arrecare danno a persone e cose. 4. Lo sciatore e' tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficolta' superiore alle proprie capacita' di sciata, nonche' ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacita', alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'art. 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarita' del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far si' che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. 5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi gia' la percorre. 6. In caso di sinistro, lo sciatore e' tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalita' sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito. 7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard e' fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'art. 8 della legge n. 363/2003. 8. Fatte salve le deroghe di cui all'art. 28, e' vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. 9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessita' o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci e' obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione. 10. In occasione di gare e' fatto divieto a chiunque, con 1'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 11. La risalita di piste con gli sci ai piedi e' consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessita'. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresi' la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione. 12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente art. il gestore e' esonerato da qualsiasi responsabilita'. 13. E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche. 14. L'attivita' di mountainbike svolta all'interno dei bike park di cui all'art. 31 e' assimilata all'attivita' sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente art. si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.