Art. 36 
 
              Attribuzioni del presidente del Consiglio 
 
    1. Il presidente rappresenta il consiglio e ne tutela le funzioni
e la dignita', lo convoca secondo le modalita' previste dallo statuto
e dal regolamento consiliare e lo presiede; fissa l'ordine del giorno
delle  sedute,  sentita  la  conferenza  dei  presidenti  dei  gruppi
consiliari, assicura la regolarita' delle sedute e il buon  andamento
dei lavori. 
    2. Il presidente garantisce ai consiglieri  il  libero  esercizio
del proprio mandato. 
    3. Il presidente provvede alla  costituzione  e  all'insediamento
delle commissioni consiliari di  cui  coordina  l'attivita',  nonche'
convoca e presiede l'ufficio di presidenza.