Art. 36 Attribuzioni del presidente del Consiglio 1. Il presidente rappresenta il consiglio e ne tutela le funzioni e la dignita', lo convoca secondo le modalita' previste dallo statuto e dal regolamento consiliare e lo presiede; fissa l'ordine del giorno delle sedute, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, assicura la regolarita' delle sedute e il buon andamento dei lavori. 2. Il presidente garantisce ai consiglieri il libero esercizio del proprio mandato. 3. Il presidente provvede alla costituzione e all'insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l'attivita', nonche' convoca e presiede l'ufficio di presidenza.