Art. 40 
 
                          Gruppi consiliari 
 
    1. Il regolamento disciplina le  modalita'  di  costituzione  dei
gruppi consiliari,  che  devono  essere  composti  da  almeno  cinque
consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi  con  almeno  due
consiglieri, purche' siano eletti nella medesima lista  elettorale  e
abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo. 
    2. I consiglieri regionali che, per mancanza  del  numero  minimo
necessario, non possono costituire un gruppo  consiliare  formano  un
unico gruppo misto, per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti
che sono emanazione di  liste  presenti  alle  elezioni  regionali  o
espressione di gruppi parlamentari nazionali. 
    3. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei  presidenti
dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto
del regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari  di
personale,  strutture  e  contributi  iscritti   nel   bilancio   del
consiglio. 
    4. Il consigliere regionale che  nel  corso  del  mandato  cambia
gruppo di appartenenza non porta, al nuovo  gruppo  al  quale  si  e'
iscritto, i benefici economici e di  status connessi alla carica.