Art. 19 Abrogazioni 1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche); b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741); c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)»; d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68); e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilita' delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27); f) l'art. 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale); g) i commi 83 e 84 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003); h) l'art. 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia); i) i commi 1-quater e 1-quinques dell'art. 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio); j) l'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo); k) l'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 «Disciplina dei lavori pubblici», alla legge regionale 5/2007 «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio», e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).