Art. 19 
 
                             Abrogazioni 
 
    1.  Sono  o  restano  abrogate,  in  particolare,   le   seguenti
disposizioni: 
      a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme  in  materia
di applicazione delle prescrizioni  per  le  costruzioni  nelle  zone
sismiche); 
      b)  la  legge  regionale  9   maggio   1988,   n.   27   (Norme
sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed  attuazione  dell'art.
20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741); 
      c) il decreto del Presidente della Giunta  regionale  5  aprile
1989, n. 0164/Pres., concernente il «Regolamento di esecuzione  della
legge regionale 9 maggio 1988, n.  27  (Norme  sull'osservanza  delle
disposizioni sismiche ed  attuazione  dell'art.  20  della  legge  10
dicembre 1981, n. 741)»; 
      d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'art. 15, commi 1, 2,
3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme
procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici  e  per  la
programmazione  ed   attuazione   degli   interventi   regionali   di
prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed  integrazioni  alle
leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68); 
      e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme  in
materia  di  compatibilita'  delle  previsioni  urbanistiche  con  le
condizioni geologiche del territorio. Modifiche e  integrazioni  alla
legge regionale 9 maggio 1988, n. 27); 
      f) l'art. 29 della  legge  regionale  24  luglio  1995,  n.  31
(Modifiche di leggi regionali in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica,  di  opere  pubbliche  e  di  interesse   pubblico   e   di
pianificazione territoriale); 
      g) i commi 83 e 84 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio
2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003); 
      h) l'art. 4  della  legge  regionale  24  maggio  2004,  n.  15
(Riordinamento  normativo  dell'anno  2004  per   i   settori   della
protezione  civile,   ambiente,   lavori   pubblici,   pianificazione
territoriale, trasporti ed energia); 
      i) i commi 1-quater  e  1-quinques  dell'art.  48  della  legge
regionale  23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica   e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio); 
      j) l'art. 52 della legge  regionale  5  dicembre  2008,  n.  16
(Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,   territorio,   edilizia,
urbanistica,   attivita'   venatoria,   ricostruzione,    adeguamento
antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo); 
      k) l'art. 3 della  legge  regionale  12  febbraio  2009,  n.  2
(Modifiche urgenti  alla  legge  regionale  14/2002  «Disciplina  dei
lavori   pubblici»,   alla   legge    regionale    5/2007    «Riforma
dell'urbanistica  e  disciplina   dell'attivita'   edilizia   e   del
paesaggio», e interventi  per  la  conservazione  e  il  restauro  di
immobili di interesse storico-architettonico).