Art. 20 Disposizioni transitorie 1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente. 2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'art. 3, commi 2, 3 e 4, e all'art. 17, nonche' nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 52, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 e dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2009. 3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19.