Art. 20 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),  continua  ad  applicarsi  la
classificazione sismica del territorio regionale vigente. 
    2.  Nelle  more  dell'emanazione  dei   provvedimenti   attuativi
previsti all'art. 3, commi 2, 3 e 4, e  all'art.  17,  nonche'  nelle
more  della  classificazione  del  territorio  regionale   ai   sensi
dell'art. 15, continuano ad applicarsi le  disposizioni  della  legge
regionale n.  27/1988  e  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
dell'art. 52, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 e dell'art. 3
della legge regionale n. 2/2009. 
    3. I procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge  sono  conclusi  dall'Amministrazione  regionale   in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19.