Art. 22 Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 11 agosto 2009 TONDO