Art. 22 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge
si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione. 
      Trieste, 11 agosto 2009 
 
                                TONDO