Art. 24 
 
                  Istituzione dell'anagrafe canina 
 
    1. In ogni comune e' istituita  l'anagrafe  del  cane  che  viene
gestita  dalle  aziende   USL   tramite   le   competenti   strutture
organizzative. 
    2. Il responsabile  del  cane  provvede,  entro  il  sessantesimo
giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed  alla  identificazione
dello stesso all'anagrafe canina. 
    3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL: 
      a)  la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo
all'evento; 
      b) la morte o la  cessione  a  qualsiasi  titolo  dell'animale,
nonche' il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni
da quando il fatto si e' verificato.