Art. 24 Istituzione dell'anagrafe canina 1. In ogni comune e' istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative. 2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina. 3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL: a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento; b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonche' il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si e' verificato.