Art. 25 Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina 1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canica e' effettuata mediante inoculazione di «microchip» nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro. 2. L'inoculazione e' effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all'azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina. 3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali cosi' contrassegnati. 4. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce le caratteristiche dei «microchip», le procedure di anagrafe canina e le modalita' di costituzione della banca dati regionale.