Art. 25 
 
                Identificazione elettronica dei cani 
                    iscritti all'anagrafe canina 
 
    1. L'identificazione dei cani  iscritti  all'anagrafe  canica  e'
effettuata mediante inoculazione di  «microchip»  nella  regione  del
collo nel terzo craniale del lato sinistro. 
    2. L'inoculazione e' effettuata solo da  medici  veterinari,  che
devono  darne  comunicazione  all'azienda  USL  entro  cinque  giorni
mediante la scheda di anagrafe canina. 
    3. I codici di  anagrafe  regionale  apposti  in  precedenza  con
tatuaggio sono validi  ai  fini  dell'identificazione  degli  animali
cosi' contrassegnati. 
    4.  Il   regolamento   di   cui   all'art.   41,   definisce   le
caratteristiche dei «microchip», le procedure di anagrafe canina e le
modalita' di costituzione della banca dati regionale.