Art. 26 Cani provenienti da altre regioni 1. I responsabili di cani gia' iscritti all'anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all'art. 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell'animale nel territorio regionale, restando validi i contrassegni gia' apposti, previa verifica della compatibilita' con le caratteristiche tecniche dei «microchip» in uso nel territorio della Regione.