Art. 26 
 
                  Cani provenienti da altre regioni 
 
    1. I responsabili di cani gia' iscritti  all'anagrafe  canina  di
altre regioni provvedono alla sola iscrizione  di  cui  all'art.  24,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ingresso   dell'animale   nel
territorio regionale, restando validi i  contrassegni  gia'  apposti,
previa verifica della compatibilita' con le caratteristiche  tecniche
dei «microchip» in uso nel territorio della Regione.