Art. 28 Rinunicia alla detenzione e cessione a canile rifugio 1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canica regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di se' l'animale, puo' far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio. 2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all'art. 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 41. 3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque una adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.