Art. 28 
 
        Rinunicia alla detenzione e cessione a canile rifugio 
 
    1. Il responsabile di  un  cane  iscritto  alla  anagrafe  canica
regionale ed identificato, nel caso  in  cui  per  gravi  motivi  sia
impossibilitato a tenere presso di se' l'animale, puo' far domanda al
sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a  consegnare il
cane ad una struttura canile rifugio. 
    2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di
partecipazione  alla  spesa,  di  cui  all'art.  23,  comma  5,  sono
disciplinate dal regolamento di cui all'art. 41. 
    3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda  entro  quindici  giorni
dal  ricevimento;  in  caso  di  mancanza  di  posti  disponibili  in
strutture rifugio,  il  comune  provvede  alla  diversa  sistemazione
dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque una  adeguata
condizione di vita; decorsi quindici giorni,  la  domanda si  intende
accolta.