Art. 29 Servizio cattura 1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL. 2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori. 3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie. 4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco, nei casi di manifesta pericolosita'.