Art. 29 
 
                          Servizio cattura 
 
    1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio
finalizzato, con oneri a proprio  carico,  ove  possibile  tramite  i
competenti servizi delle aziende USL. 
    2. Nel caso  in  cui  i  comuni  provvedano  in  forma  autonoma,
l'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a  criteri  di
appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli
operatori. 
    3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed  alla
successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie. 
    4. A fronte della inadempienza del comune, i  servizi  veterinari
delle aziende USL sono tenuti  ad  attivare  i  servizi  sostitutivi,
previa  segnalazione  scritta  al  sindaco,  nei  casi  di  manifesta
pericolosita'.