Art. 30 
 
                      Canili sanitari e rifugio 
 
    1. I comuni provvedono alla  costruzione  o  al  risanamento  dei
canili  sanitari  e  rifugio  secondo  i  requisiti  stabiliti  dalla
presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all'art.
33. 
    2. Le strutture, sia pubbliche  che  private,  di  cui  i  comuni
intendono avvalersi, allo scopo  di  dotarsi  di  canili  sanitari  e
canili rifugio di cui agli art. 31 e 32,  devono  essere  accreditate
dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti  dalla  presente
legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art.
41. 
    3. L'azienda USL garantisce  la  verifica  della  rispondenza  ai
criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilita' di cui  al
regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio  e  la
formazione degli operatori, al  fine  di  promuovere  l'adozione  dei
cani.