Art. 30 Canili sanitari e rifugio 1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all'art. 33. 2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli art. 31 e 32, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 41. 3. L'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilita' di cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l'adozione dei cani.