Art. 31 
 
Organizzazione, compiti  e  caratteristiche  strutturali  del  canile
                              sanitario 
 
    1. Il canile sanitario e' la  struttura  a  cui  devono  affluire
tutti i cani catturati, o comunque recuperati. 
    2. Presso il canile sanitario e'  svolto  dall'azienda  USL,  con
oneri a proprio carico,  il  periodo  di  osservazione  e  profilassi
sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni. 
    3. Al termine del periodo  di  osservazione,  previa  valutazione
favorevole dell'azienda USL,  il  cane  viene  trasferito  al  canile
rifugio.  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  cattura,   il
responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde
la  titolarita'.  Qualora  il  responsabile   sia   individuabile   e
reperibile, non perde  la  titolarita'  dell'animale  salvo  che  non
dimostri di non poterlo tenere  presso  di  se',  secondo  i  criteri
previsti dal regolamento di cui all'art. 41,  in  relazione  all'art.
28. 
    4. Gli animali  abbandonati  sono  sottoposti  a  sterilizzazione
obbligatoria, secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 2. 
    5. I comuni provvedono alle necessita' degli animali  ospiti  dei
canili sanitari; ove cio'  non  sia  possibile,  i  comuni  stipulano
convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano
di personale,  i  comuni  possono  garantire  tale  servizio  tramite
convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo
di  lucro  e  imprese  sociali,  riconosciute  ed  iscritte  in  albi
istituiti con leggi regionali, aventi finalita' di  protezione  degli
animali, o con altri soggetti  privati,  quando  non  sia  altrimenti
possibile. 
    6. Il canile sanitario e' dotato almeno delle seguenti strutture: 
      a) infermeria; 
      b) locale di degenza per gli animali; 
      c) reparto ricovero per cuccioli; 
      d) cucina; 
      e) magazzino; 
      f) servizi igienici per il personale addetto; 
      g) box di isolamento in numero tale da rispettare  il  rapporto
di un box per ogni dieci cani da ospitare. 
    7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed
alle caratteristiche costruttive  previste  dal  regolamento  di  cui
all'art. 41.