Art. 31 Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario 1. Il canile sanitario e' la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati. 2. Presso il canile sanitario e' svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni. 3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell'azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarita'. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarita' dell'animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di se', secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 41, in relazione all'art. 28. 4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 2. 5. I comuni provvedono alle necessita' degli animali ospiti dei canili sanitari; ove cio' non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalita' di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile. 6. Il canile sanitario e' dotato almeno delle seguenti strutture: a) infermeria; b) locale di degenza per gli animali; c) reparto ricovero per cuccioli; d) cucina; e) magazzino; f) servizi igienici per il personale addetto; g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare. 7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal regolamento di cui all'art. 41.