Art. 32 
 
              Organizzazione, compiti e caratteristiche 
                   strutturali del canile rifugio 
 
    1. Il canile rifugio e' la struttura a  cui  afferiscono  i  cani
gia' identificati, al termine del  periodo  di  osservazione  di  cui
all'art. 31, comma 3, non restituiti ai responsabili. 
    Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui  all'art.  28,  ed
altri soggetti non catturati  come  vaganti,  bisognosi  di  custodia
temporanea. 
    3. Presso il canile rifugio e' garantita in maniera  continuativa
l'assistenza sanitaria  nella  forma  di  reperibilita'  per  i  cani
custoditi. 
    4.  Il  titolare  delle  funzioni  di  assistenza  e'  un  medico
veterinario,  che  provvede  anche  all'aggiornamento  del   registro
obbligatorio di carico e scarico degli  animali  ed  e'  responsabile
della gestione dei farmaci. 
    5. Il canile rifugio e' dotato almeno delle seguenti strutture: 
      a) ambulatorio; 
      b) magazzino; 
      c) cucina; 
      d) servizi igienici; 
      e) spogliatoi del personale. 
    6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere
gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al
comma 5, devono essere conformi  ai  requisiti  strutturali  ed  alle
caratteristiche previste dal regolamento di cui all'art. 41. 
    7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile  rifugio
cani di proprieta',  a  pagamento,  deve  costruire  reparti  a  cio'
esclusivamente adibiti. 
    8. I comuni provvedono alla  conduzione  dei  canili  rifugio  in
forma diretta o tramite convenzioni  da  stipulare  con  associazioni
senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed  iscritte  in
albi istituiti con leggi regionali, aventi  finalita'  di  protezione
degli  animali,  o  con  altri  soggetti  privati,  quando  non   sia
altrimenti possibile. 
    9. In via temporanea, i comuni che non  dispongono  di  strutture
proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  8,  i
canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi  anche
se appartenenti ad altre regioni.