Art. 32 Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio 1. Il canile rifugio e' la struttura a cui afferiscono i cani gia' identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all'art. 31, comma 3, non restituiti ai responsabili. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all'art. 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea. 3. Presso il canile rifugio e' garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilita' per i cani custoditi. 4. Il titolare delle funzioni di assistenza e' un medico veterinario, che provvede anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed e' responsabile della gestione dei farmaci. 5. Il canile rifugio e' dotato almeno delle seguenti strutture: a) ambulatorio; b) magazzino; c) cucina; d) servizi igienici; e) spogliatoi del personale. 6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all'art. 41. 7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprieta', a pagamento, deve costruire reparti a cio' esclusivamente adibiti. 8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalita' di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile. 9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.