Art. 33 
 
                        Contributi ai comuni 
 
    1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi
per la costruzione o il risanamento dei  canili  presentando  domanda
alla  Giunta  regionale.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  41,
disciplina le modalita' di  accesso  al  contributo  regionale  ed  i
criteri per la valutazione delle domande. 
    2. I contributi sono erogati a  condizione  che  il  comune  o  i
comuni interessati abbiano approvato un  progetto  di  costruzione  o
risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo
progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio  e
di ultimazione dei lavori e le modalita' di gestione della struttura.
La conformita' del progetto alle caratteristiche  costruttive  ed  ai
requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una  relazione
tecnica redatta dai competenti uffici comunali. 
    3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro  tre  anni
dall'erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta
regionale provvede al recupero del contributo.