Art. 9 
 
       Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 
          recante «Disciplina delle cave e delle torbiere» 
 
    1. Gli articoli da 1 a 13 della legge provinciale 19 maggio 2003,
n. 7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme  contenute  nella
presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere,  ai  relativi
impianti fissi e mobili, nonche' alle infrastrutture e discariche  di
materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione  ai
sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67. 
    2. Sono escluse le escavazioni di materiale  grezzo  negli  alvei
del demanio idrico provinciale, cosi' come definito all'art. 14 della
legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche. 
    Art. 2 (Coltivazione delle  cave  e  delle  torbiere).  -  1.  La
coltivazione delle cave e delle torbiere  per  l'utilizzazione  delle
sostanze minerali, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti
fissi e mobili  e  delle  infrastrutture,  nonche'  l'utilizzo  delle
discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione  e
si svolgono nel rispetto delle norme vigenti  in  materia  di  tutela
dell'ambiente. Il rilascio  di  detta  autorizzazione  deve  avvenire
tenendo conto delle attuali necessita' di estrazione nonche' di altre
autorizzazioni eventualmente gia' rilasciate per la stessa zona. 
    Art.  3  (Presentazione   ed   istruttoria   delle   domande   di
coltivazione). - 1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di
una cava o di una torbiera va presentata dal proprietario del  suolo,
dall'usufruttuario, dall'enfiteuta, dai loro aventi causa  oppure  da
un  terzo  autorizzato  dal  proprietario   del   suolo   all'ufficio
provinciale competente per le cave e le miniere; va  corredata  dalla
documentazione prevista nel regolamento di esecuzione. 
    2. All'atto della presentazione della domanda di cui al  comma  1
va presentata l'autorizzazione da parte del proprietario  del  suolo.
L'ufficio provinciale competente per le cave e le  miniere  trasmette
la  domanda  al  comune  territorialmente  interessato  e  ai  comuni
confinanti  direttamente  interessati  dalla  coltivazione,  i  quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni. Acquisiti  i  pareri
dei comuni oppure decorso  il  termine  previsto  per  l'acquisizione
degli stessi, l'ufficio provinciale  competente  per  le  cave  e  le
miniere acquisisce, nel rispetto di  quanto  prescritto  dalla  legge
provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive  modifiche,  il  parere
della Conferenza di servizi in materia ambientale ovvero la pronuncia
sulla valutazione di impatto ambientale. 
    Art.  4  (Autorizzazione  alla  coltivazione).  -  1.  Il  parere
positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale
oppure  il  provvedimento  positivo  rilasciato   nell'ambito   della
procedura di impatto ambientale costituisce la base per  il  rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'assessore competente per materia. 
    2. Il  rilascio  dell'autorizzazione  avviene  nel  rispetto  del
seguente ordine: proprietario  del  suolo,  usufruttuario,  enfiteuta
oppure i loro aventi causa. Il rispettivo titolo e  il  possesso  del
consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere provati. 
    3.  Con  il  provvedimento  di  autorizzazione  e'  approvato  il
disciplinare sull'esercizio della cava o torbiera. 
    4.   Il   disciplinare   contiene   le   prescrizioni    indicate
nell'autorizzazione   e   nel    parere    e    fissa    la    durata
dell'autorizzazione, tenuto conto dell'entita' del giacimento e della
sua razionale utilizzazione,  nonche'  le  misure  atte  a  contenere
eventuali  danni  causati  ai  terreni  confinanti  dalle   attivita'
connesse all'esercizio della cava o torbiera. 
    5. Copia dell'autorizzazione e' comunicata al sindaco del  comune
competente, il quale rilascia la concessione  edilizia  relativamente
agli impianti, agli  immobili  e  alle  infrastrutture  compresi  nel
progetto,  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   soggiacciono
all'obbligo della concessione edilizia. 
    6. L'autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In  caso
di coltivazione  in  sotterraneo,  l'autorizzazione  puo'  avere  una
durata di venti anni. 
    7. Su richiesta motivata, l'assessore competente  puo'  prorogare
l'autorizzazione fino ad un massimo di otto anni. 
    8. Sulle  aree  estrattive  dotate  di  impianti  di  lavorazione
autorizzati  ai  sensi  del  presente  articolo  e'   consentita   la
lavorazione di materiali inerti  provenienti  anche  da  altre  cave,
sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite  da
eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non  superiore  a
quindici chilometri dall'impianto. 
    9. La realizzazione e l'esercizio di impianti per la  lavorazione
di materiali diversi da quelli indicati nel comma 8, nonche' impianti
per la produzione di calcestruzzi  o  di  conglomerati  bituminosi  e
impianti di riciclaggio dei materiali da  costruzione  e  demolizione
sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali
alla lavorazione di  ghiaia,  ad  eccezione  di  impianti  temporanei
interni ai cantieri. 
    10. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria,  il  direttore
della ripartizione provinciale competente comunica al  richiedente  i
motivi  del  diniego  e  ne  da  notizia  al   sindaco   del   comune
territorialmente competente. 
    11. Contro il  provvedimento  del  direttore  della  ripartizione
provinciale competente e'  ammesso  ricorso  gerarchico  alla  Giunta
provinciale ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.  17,
e successive modifiche. La Giunta provinciale  decide  entro  novanta
giorni, sentito l'ufficio provinciale competente per  le  cave  e  le
miniere. 
    Art. 5 (Trasferimento dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione
alla coltivazione  di  cui  all'art.  4  e'  personale.  In  caso  di
trasferimento  del  diritto  di  coltivazione,  l'avente  causa  deve
chiedere il sub ingresso nella titolarita'  dell'autorizzazione.  Dal
momento  del  trasferimento  egli  subentra  in  tutti  gli  obblighi
stabiliti nel provvedimento originario. 
    2.  Fermi  restando  la  titolarita'  dell'autorizzazione  e  gli
obblighi previsti a carico del titolare, la coltivazione della cava e
della torbiera puo' essere ceduta a terzi. 
    3. Dopo la verifica della capacita' tecnica  ed  economica  degli
interessati da parte dell'ufficio provinciale competente per le  cave
e  le  miniere,  l'assessore  provinciale  competente  autorizza   la
cessione dell'effettivo utilizzo. 
    4. Il trasferimento dell'autorizzazione e ogni altra disposizione
dell'assessore riguardanti la proroga, la sospensione, la decadenza o
la revoca sono comunicati al comune territorialmente competente. 
    Art. 6 (Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori). - 1. Nel
provvedimento di autorizzazione  l'assessore  provinciale  competente
stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale o  della  fideiussione
bancaria  che  il  richiedente  e'  tenuto  a  prestare   all'ufficio
provinciale competente per le cave e le  miniere,  prima  dell'inizio
dei lavori, a  garanzia  della  regolare  esecuzione  dei  lavori  di
coltivazione,  di  sistemazione   e   di   ripristino   paesaggistico
ambientale, per la possibilita' dell'utilizzazione a fini agricoli  e
forestali  nonche'  per  risarcire  i   danni   a   terzi   derivanti
dall'esercizio della cava o della torbiera. Tale  importo,  che  deve
essere adeguato annualmente in base all'indice ISTAT,  viene  fissato
su proposta della conferenza di servizi in materia ambientale  o  del
Comitato  VIA  in  relazione  al  quantitativo  autorizzato  e   alle
difficolta' del ripristino ambientale e paesaggistico. 
    2. In caso di escussione  della  cauzione  prima  dello  svincolo
finale, il titolare e' tenuto a ripristinare il valore iniziale della
cauzione. 
    3. Lo svincolo della fideiussione o la restituzione del  deposito
cauzionale  e'  da  effettuarsi  dopo   che   l'ufficio   provinciale
competente per le cave e  le  miniere,  sentiti  gli  organi  di  cui
all'art. 4, comma  1,  abbia  accertato  la  conformita'  dei  lavori
eseguiti  alle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  e   nel
relativo disciplinare. 
    4. Qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto a
realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, il direttore
della ripartizione provinciale competente puo' disporne  l'esecuzione
d'ufficio. Dopo aver acquisito almeno tre offerte, il direttore della
ripartizione provinciale competente  determina  l'importo  necessario
per  l'esecuzione  dei  lavori  e  dispone  che  tale  importo  venga
prelevato dal deposito cauzionale  e  fatto  confluire  nel  bilancio
provinciale o che per tale  importo  venga  escussa  la  fideiussione
bancaria.  Qualora  l'importo  del  deposito  cauzionale   o   quello
garantito dalla fideiussione bancaria non dovesse  coprire  le  spese
necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti, tutte le altre spese
vanno a carico del titolare dell'autorizzazione. 
    Art. 7 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'assessore
provinciale competente pronuncia  la  decadenza  dell'autorizzazione,
qualora l'esercente diffidato non ottemperi alle  prescrizioni  o  si
renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'autorizzazione oppure
dalle norme  contenute  in  leggi,  regolamenti  o  prescrizioni.  Il
relativo provvedimento e' comunicato al titolare dell'autorizzazione,
all'esercente e al comune competente per territorio. 
    2.  Il  titolare  dell'autorizzazione  nonche'  l'esercente  sono
tenuti  in  solido  a  risarcire  ogni  danno   a   terzi   derivante
dall'esercizio della  cava  o  della  torbiera;  in  caso  contrario,
l'autorizzazione puo' essere sospesa fino al risarcimento dei danni. 
    3. Qualora l'esercente  non  sia  proprietario,  usufruttuario  o
enfiteuta  del  suolo  o  loro  avente  causa  a  qualunque   titolo,
verificatisi i presupposti per pronunciare la sospensione di  cui  ai
commi  precedenti,  uno  di  essi  puo'  chiedere  il  sub   ingresso
nell'autorizzazione, assumendosi tutti gli obblighi di legge e quelli
derivanti dal provvedimento di autorizzazione. 
    4.  La  Giunta  provinciale  puo'  revocare   in   ogni   momento
l'autorizzazione per sopravvenute e  motivate  esigenze  di  pubblica
utilita'. 
    Art. 8 (Obblighi degli esercenti). - 1. Gli esercenti, i preposti
e gli operai devono prestare particolare  attenzione  nell'esecuzione
dei lavori, secondo i dettami dell'arte e  la  scrupolosa  osservanza
delle norme di polizia mineraria e di quelle relative alla  salute  e
sicurezza dei lavoratori. 
    2.    Gli    esercenti    devono    mettere    a     disposizione
dell'amministrazione  provinciale  tutti  i   mezzi   necessari   per
ispezionare i lavori. 
    3.  Il  personale   tecnico   addetto   all'ufficio   provinciale
competente per le cave e le miniere riveste la qualifica di ufficiale
di  polizia  giudiziaria  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. 
    Art. 9  (Obblighi  del  titolare  dell'autorizzazione).  -  1.  I
titolari    dell'autorizzazione    alla    coltivazione    comunicano
periodicamente all'ufficio provinciale competente per le  cave  e  le
miniere i dati statistici relativi ai materiali estratti, secondo  le
istruzioni da esso impartite, e forniscono le notizie e i chiarimenti
che venissero richiesti sui dati medesimi. 
    Art.   10   (Oneri   di   coltivazione).   -   1.   Il   titolare
dell'autorizzazione versa annualmente al comune sul cui territorio e'
ubicata l'attivita' estrattiva un onere di coltivazione a  titolo  di
indennizzo  per  i  disagi   derivanti   dall'attivita'   estrattiva.
L'ammontare dell'onere e' determinato con regolamento di  esecuzione,
tenuto conto del tipo e della qualita' di materiale estratto. 
    Art. 11 (Sanzioni). -  1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle
sanzioni penali qualora il fatto  costituisca  reato  a  norma  delle
vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: 
      a) da 3.200 euro a 25.000 euro per chi  intraprende  lavori  di
coltivazione senza la prescritta autorizzazione; 
      b) da 1.000 euro a  6.000  euro  per  chi  non  ottempera  alle
singole prescrizioni  del  disciplinare  relativo  all'autorizzazione
oppure esegue attivita' non previste nel progetto autorizzato. 
    Art. 12 (Vigilanza). -  1.  Il  controllo  sull'osservanza  delle
norme   della   presente   legge    e'    affidato    a    funzionari
dell'amministrazione  provinciale  appositamente   incaricati,   agli
organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale. 
    2.  Possono  procedere  all'accertamento  delle  infrazioni  alla
presente legge gli organi di sicurezza  pubblica,  su  richiesta  del
Presidente della Provincia, nonche' gli organi di polizia  mineraria,
polizia  forestale   e   polizia   locale,   nonche'   i   funzionari
dell'amministrazione  provinciale  a   tal   fine   autorizzati   dal
Presidente della Provincia. 
    3. Il personale  incaricato  di  vigilare  sull'osservanza  della
presente  legge  puo'  accedere  in  qualsiasi  momento   alle   aree
interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti  e  a  tutti  gli
altri controlli necessari. 
    Art. 13 (Norme transitorie). - 1. Il piano provinciale delle cave
e delle torbiere e' uno strumento di pianificazione e programmazione.
Le domande di autorizzazione  alla  coltivazione  le  cui  aree  sono
inserite nel piano provinciale, vengono trattate  con  priorita'.  Le
aree estrattive determinate nel piano  provinciale  sono  evidenziate
nei  piani  urbanistici  comunali,  sovrapponendo  alle  destinazioni
urbanistiche vigenti la destinazione "area estrattiva".». 
    2. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 19 maggio
2003, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.