Art. 13.
Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione
professionale
1. Per migliorare l'efficienza e la professionalita' delle aziende
agricole e' promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di
assistenza tecnica che in particolare:
a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative
nonche' la rete delle istituzioni territoriali a carattere
tecnico-scientifico dipendenti e collegate;
b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione,
l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei
tecnici agricoli;
d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attivita' dei
servizi di supporto alle aziende, nonche' tra i vari enti,
istituzioni, associazioni e organismi erogatori.
2. Il sistema integrato di cui al comma 1 si compone delle
seguenti articolazioni:
a) ricerca e sperimentazione;
b) assistenza tecnico-economica di base e specializzata, come
definita dall'allegato A;
c) informazione e divulgazione di cui all'art. 15;
d) formazione e aggiornamento professionale dei tecnici preposti
all'attuazione dei servizi di sviluppo di cui al presente articolo;
e) formazione e qualificazione degli operatori agricoli;
f) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi
ausiliari, quali analisi e consulenza finanziaria;
g) prestazione di consulenti;
h) altre attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche
di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi;
i) servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o
dei suoi collaboratori;
l) supporto alle attivita' delle aziende agricole da parte di
societa' di servizi.
3. Al fine di definire e conseguire gli obiettivi del sistema
integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica, la Regione,
in conformita' al principio di sussidiarieta', si avvale dello
strumento della concertazione con le organizzazioni professionali
agricole territorialmente piu' rappresentative in ambito regionale e
della collaborazione di altre realta' operanti nel settore agricolo.
4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricerca e
sperimentazione o le affida, sulla base di specifici progetti, a
propri enti dipendenti, a universita' e istituti tecnico-scientifici,
ad altri organismi e realta' operanti nel settore agricolo; possono
essere definite, con convenzione, forme di compartecipazione
regionale a progetti di ricerca e sperimentazione promossi da
soggetti terzi.
5. Nell'ambito delle attivita' di assistenza tecnico-economica di
base e specializzata sono promosse azioni di formazione e
aggiornamento di singoli imprenditori agricoli, prevedendo inoltre
l'aggiornamento e la riqualificazione di personale degli enti a cui
sono conferite funzioni e del personale dipendente da enti,
istituzioni, associazioni, organizzazioni professionali agricole e
organismi pubblici e privati che collaborano all'attuazione degli
indirizzi di cui al presente titolo.
6. L'attivita' di formazione professionale si articola in corsi e
tirocini diretti:
a) alla formazione e all'aggiornamento degli imprenditori
agricoli e dei loro collaboratori;
b) alla formazione e all'aggiornamento del personale delle
associazioni dei produttori e delle cooperative agricole.
7. I corsi e i tirocini di cui al comma 6, lettera a), sono
finalizzati a migliorare la professionalita' dei soggetti interessati
con particolare riferimento al riorientamento qualitativo della
produzione e alla applicazione di metodi di produzione compatibili
con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare
riguardo al conveniente sfruttamento della superficie agraria e
forestale.
8. Alle iniziative regionali di formazione di cui al presente
titolo e' assicurato finanziamento prioritario nel quadro delle
azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particolare riguardo
a quelle relative ad aree a economia debole.
9. La Regione promuove i processi di certificazione o
accreditamento dei soggetti che attuano la formazione professionale
in agricoltura.