Art. 13.

Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione
                            professionale



   1. Per migliorare l'efficienza e la professionalita' delle aziende
agricole e' promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di
assistenza tecnica che in particolare:
    a)   supporta  il  potenziamento  delle  strutture  organizzative
nonche'   la   rete   delle   istituzioni  territoriali  a  carattere
tecnico-scientifico dipendenti e collegate;
    b)   promuove   e   sostiene   la  ricerca,  la  sperimentazione,
l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
    c)  incentiva  la  formazione professionale degli operatori e dei
tecnici agricoli;
    d)  stabilisce  idonee forme di collegamento tra le attivita' dei
servizi   di   supporto  alle  aziende,  nonche'  tra  i  vari  enti,
istituzioni, associazioni e organismi erogatori.
   2.  Il  sistema  integrato  di  cui  al  comma  1 si compone delle
seguenti articolazioni:
    a) ricerca e sperimentazione;
    b)  assistenza  tecnico-economica  di  base e specializzata, come
definita dall'allegato A;
    c) informazione e divulgazione di cui all'art. 15;
    d)  formazione e aggiornamento professionale dei tecnici preposti
all'attuazione dei servizi di sviluppo di cui al presente articolo;
    e) formazione e qualificazione degli operatori agricoli;
    f)  prestazione  di  servizi  di  gestione aziendale e di servizi
ausiliari, quali analisi e consulenza finanziaria;
    g) prestazione di consulenti;
    h)  altre attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche
di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi;
    i)  servizi  di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o
dei suoi collaboratori;
    l)  supporto  alle  attivita'  delle aziende agricole da parte di
societa' di servizi.
   3.  Al  fine  di  definire  e conseguire gli obiettivi del sistema
integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica, la Regione,
in  conformita'  al  principio  di  sussidiarieta',  si  avvale dello
strumento  della  concertazione  con  le organizzazioni professionali
agricole  territorialmente piu' rappresentative in ambito regionale e
della collaborazione di altre realta' operanti nel settore agricolo.
   4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricerca e
sperimentazione  o  le  affida,  sulla  base di specifici progetti, a
propri enti dipendenti, a universita' e istituti tecnico-scientifici,
ad  altri  organismi e realta' operanti nel settore agricolo; possono
essere   definite,   con   convenzione,  forme  di  compartecipazione
regionale  a  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  promossi  da
soggetti terzi.
   5.  Nell'ambito delle attivita' di assistenza tecnico-economica di
base   e   specializzata   sono   promosse  azioni  di  formazione  e
aggiornamento  di  singoli  imprenditori agricoli, prevedendo inoltre
l'aggiornamento  e  la riqualificazione di personale degli enti a cui
sono   conferite   funzioni  e  del  personale  dipendente  da  enti,
istituzioni,  associazioni,  organizzazioni  professionali agricole e
organismi  pubblici  e  privati  che collaborano all'attuazione degli
indirizzi di cui al presente titolo.
   6.  L'attivita' di formazione professionale si articola in corsi e
tirocini diretti:
    a)   alla   formazione  e  all'aggiornamento  degli  imprenditori
agricoli e dei loro collaboratori;
    b)  alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale  delle
associazioni dei produttori e delle cooperative agricole.
   7.  I  corsi  e  i  tirocini  di  cui al comma 6, lettera a), sono
finalizzati a migliorare la professionalita' dei soggetti interessati
con  particolare  riferimento  al  riorientamento  qualitativo  della
produzione  e  alla  applicazione di metodi di produzione compatibili
con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare
riguardo  al  conveniente  sfruttamento  della  superficie  agraria e
forestale.
   8.  Alle  iniziative  regionali  di  formazione di cui al presente
titolo  e'  assicurato  finanziamento  prioritario  nel  quadro delle
azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particolare riguardo
a quelle relative ad aree a economia debole.
   9.   La   Regione   promuove   i   processi  di  certificazione  o
accreditamento  dei  soggetti che attuano la formazione professionale
in agricoltura.