Art. 15. Informazione e divulgazione 1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le province, le comunita' montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socio-economico, statistico e promozionale, nonche' inerenti all'attivita' dell'amministrazione, attraverso l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione.