Art. 15.

                     Informazione e divulgazione



   1.  La  Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le
province,  le  comunita'  montane  e le CCIAA, iniziative mirate alla
raccolta,  elaborazione  e  diffusione di dati e notizie di carattere
tecnico-scientifico,   socio-economico,  statistico  e  promozionale,
nonche' inerenti all'attivita' dell'amministrazione, attraverso l'uso
integrato   e  coordinato  di  idonei  strumenti  di  informazione  e
divulgazione.