Art. 15.
Informazione e divulgazione
1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le
province, le comunita' montane e le CCIAA, iniziative mirate alla
raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere
tecnico-scientifico, socio-economico, statistico e promozionale,
nonche' inerenti all'attivita' dell'amministrazione, attraverso l'uso
integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e
divulgazione.