Art. 16. Crieteri di concessione dei contributi 1. La giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello regionale, ripartisce annualmente tra le varie azioni i distinti stanziamenti di bilancio e individua i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando in ogni caso gli ambiti territoriali non inclusi in regimi di aiuto comunitari e le opere che risultino cantierabili al momento dell'approvazione delle graduatorie e garantendo in ogni caso a favore delle piccole e medie imprese turistiche una quota delle risorse disponibili non inferiore al sessanta per cento.