Art. 16.
               Crieteri di concessione dei contributi
    1.  La  giunta  regionale, sentite le organizzazioni di categoria
piu'  rappresentative a livello regionale, ripartisce annualmente tra
le  varie  azioni  i  distinti stanziamenti di bilancio e individua i
criteri per la concessione dei contributi, privilegiando in ogni caso
gli  ambiti  territoriali non inclusi in regimi di aiuto comunitari e
le  opere  che  risultino  cantierabili  al momento dell'approvazione
delle  graduatorie e garantendo in ogni caso a favore delle piccole e
medie  imprese  turistiche  una  quota  delle risorse disponibili non
inferiore al sessanta per cento.