Art. 17. Vincolo di destinazione 1. Gli immobili sede degli esercizi recettivi ammessi a contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di anni dieci decorrenti dalla data trascrizione del vincolo presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. La trascrizione e' obbligatoria ed e' a carico dei beneficiari. 2. Negli altri casi e' richiesta la presentazione di un formale atto di impegno a destinare e mantenere, per lo stesso periodo, le opere ed i beni oggetto del contributo per le stesse finalita' per cui questo e' stato concesso. 3. La Regione puo' autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile o la liberazione dell'atto formale di impegno quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilita' al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attivita'. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3, e' concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.