Art. 17.
                       Vincolo di destinazione
    1.   Gli   immobili  sede  degli  esercizi  recettivi  ammessi  a
contributo  sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per
la  durata  di  anni  dieci  decorrenti  dalla  data trascrizione del
vincolo  presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
La trascrizione e' obbligatoria ed e' a carico dei beneficiari.
    2.  Negli  altri casi e' richiesta la presentazione di un formale
atto  di  impegno  a destinare e mantenere, per lo stesso periodo, le
opere  ed  i  beni oggetto del contributo per le stesse finalita' per
cui questo e' stato concesso.
    3.  La  Regione  puo' autorizzare il mutamento della destinazione
d'uso  dell'immobile  o  la  liberazione dell'atto formale di impegno
quando   venga   comprovata,   mediante   presentazione   di   idonea
documentazione,  la  sopravvenuta  impossibilita' al mantenimento del
vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attivita'.
    4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3,  e'  concessa previa
restituzione  delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte
per   il  periodo  di  mantenimento  del  vincolo,  maggiorate  degli
interessi legali.