Art. 18.
                  Revoca o riduzione del contributo
    1. Il contributo e' revocato e si procede al recupero delle somme
eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:
      a)    vengono   accertate   sostanziali   irregolarita'   nella
documentazione   giustificativa  della  spesa  o  dimostrativa  della
immediata cantierabilita';
      b) l'intervento non venga effettuato in conformita' al progetto
apporvato  dal  comune  o  entro  i  termini  indicati  nell'atto  di
concessione;
      c)   i  beneficiari  dichiarino  di  rinunciare  al  contributo
concesso;
      d)  non  vengano  rispettati  il  vincolo  o  l'impegno  di cui
all'art. 17;
      e)  sia  cessata,  o  mai  iniziata,  l'attivita'  turistica  o
ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i
contributi.
    2.  Nei casi previsti dalle lettere a) e b) puo' essere disposta,
in  via  alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle
spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purche'
la  realizzazione  parziale  delle opere o degli acquisti consenta la
fruibilita' di quanto realizzato.
    3.  Le  somme  comunque  recuperate  sono iscritte, per le stesse
finalita', in appositi capitoli dell'entrata e della spesa.