Art. 18. Revoca o riduzione del contributo 1. Il contributo e' revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando: a) vengono accertate sostanziali irregolarita' nella documentazione giustificativa della spesa o dimostrativa della immediata cantierabilita'; b) l'intervento non venga effettuato in conformita' al progetto apporvato dal comune o entro i termini indicati nell'atto di concessione; c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso; d) non vengano rispettati il vincolo o l'impegno di cui all'art. 17; e) sia cessata, o mai iniziata, l'attivita' turistica o ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi. 2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) puo' essere disposta, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purche' la realizzazione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilita' di quanto realizzato. 3. Le somme comunque recuperate sono iscritte, per le stesse finalita', in appositi capitoli dell'entrata e della spesa.