Art. 20. Quota di riserva per calamita' naturali 1. Nell'ambito dei distinti stanziamenti di bilancio la Regione provvede ad accantonare una quota non inferiore al 10 per cento del loro ammontare da utilizzare, nel corso dell'anno, a sostegno degli eventuali programmi di recupero predisposti dalle aziende ricettive indicate dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni nonche' dalle locande, dagli stabilimenti balneari, dalle case per ferie, dagli ostelli per la gioventu', dai rifugi alpini o escursionistici colpiti da calamita' naturali o da situazioni di grave danno ambientale, riconosciute dalla giunta regionale. 2. Le procedure per la definizione delle opere ammissibili, l'individazione dei soggetti destinatari e la concessione ed erogazione dei contributi, nei limiti di quanto indicato rispettivamente agli articoli 4 e 6, sono fissate dalla giunta regionale.