Art. 20.
               Quota di riserva per calamita' naturali
    1.  Nell'ambito  dei distinti stanziamenti di bilancio la Regione
provvede  ad  accantonare una quota non inferiore al 10 per cento del
loro  ammontare  da utilizzare, nel corso dell'anno, a sostegno degli
eventuali  programmi  di recupero predisposti dalle aziende ricettive
indicate  dalla  legge  regionale  4  marzo  1982 n. 11 (norme per la
classificazione  delle  aziende ricettive) e successive modificazioni
nonche'  dalle  locande,  dagli stabilimenti balneari, dalle case per
ferie,   dagli   ostelli  per  la  gioventu',  dai  rifugi  alpini  o
escursionistici  colpiti  da  calamita'  naturali  o da situazioni di
grave danno ambientale, riconosciute dalla giunta regionale.
    2.  Le  procedure  per  la  definizione  delle opere ammissibili,
l'individazione   dei   soggetti  destinatari  e  la  concessione  ed
erogazione   dei   contributi,   nei   limiti   di   quanto  indicato
rispettivamente  agli  articoli  4  e  6,  sono  fissate dalla giunta
regionale.