Art. 21.
                        Delega alle province
    1.  Le finzioni amministrative indicate agli articoli 4, comma 1,
lettere a) e b), 6, comma 1, lettera a), sono delegate alle province.
    2.  Per  l'esercizio  delle funzioni delegate sono utilizzati gli
stanziamenti  previsti  dalla  legge  regionale  22 luglio 1991 n. 13
(contributi  alle amministrazioni provinciali per finanziamento delle
deleghe  in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali)
e successive modificazioni.
    3. La Regione ripartisce annualmente le risorse disponibili sulla
base del numero degli esercizi alberghieri ed all'aria aperta e degli
stabilimenti  balneari  operanti  nei singoli territori provinciali e
provvede   alle  opportune  modifiche  in  relazione  alle  effettive
esigenze di spesa rilevante.