Art. 21. Delega alle province 1. Le finzioni amministrative indicate agli articoli 4, comma 1, lettere a) e b), 6, comma 1, lettera a), sono delegate alle province. 2. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle amministrazioni provinciali per finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) e successive modificazioni. 3. La Regione ripartisce annualmente le risorse disponibili sulla base del numero degli esercizi alberghieri ed all'aria aperta e degli stabilimenti balneari operanti nei singoli territori provinciali e provvede alle opportune modifiche in relazione alle effettive esigenze di spesa rilevante.