Art. 22. Disposizioni per l'esercizio della delega 1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati. 2. Gli enti destinati della delega sono tenuti a: a) trasmettere annualmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate; b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate. 3 In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto. 4. In caso di persistente inattivita' o di reiterate inadempienze, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega. 5. Sulle attivita' di cui ai commi 2, 3 e 4, la giunta regionale, annualmente, da' comunicazione alla competente commissione consiliare.