Art. 22.
              Disposizioni per l'esercizio della delega
    1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate
sono imputati agli enti delegati.
    2. Gli enti destinati della delega sono tenuti a:
      a)  trasmettere annualmente alla giunta regionale una relazione
sull'andamento delle funzioni delegate;
      b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi
allo svolgimento delle funzioni delegate.
    3  In  caso  di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli
atti  necessari  per  l'esercizio  delle funzioni delegate, la giunta
regionale,  previo  invito  a provvedere e sentite le amministrazioni
interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.
    4.   In   caso   di   persistente   inattivita'  o  di  reiterate
inadempienze,  la  giunta  regionale  promuove, ai sensi dell'art. 64
dello statuto, la revoca della delega.
    5. Sulle attivita' di cui ai commi 2, 3 e 4, la giunta regionale,
annualmente,    da'   comunicazione   alla   competente   commissione
consiliare.