Art. 25.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante:
      a)  Utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4
novembre  1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilita') di
quota  pari  a  L. 300.000.000  in  termini  di competenza del "Fondo
occorrente  per  far  fronte  ad  oneri  dipendenti  da provvedimenti
legislativi   in  corso  concernenti  spese  correnti  per  ulteriori
programmi  di  sviluppo"  iscritta  al  capitolo  9520 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;
      b) utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n.
42/1977,  di  quota  pari a L. 3.500.000.000 in termini di competenza
del   "Fondo   corrente   per  far  fronte  ad  oneri  dipendenti  da
provvedimenti   legislativi  in  corso  concernenti  spese  in  conto
capitale  o  di  investimento  per  ulteriori  programmi di sviluppo"
iscritta  al  capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 1999;
      c)  istituzione  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
bilancio per l'anno finanziario 2000 dei seguenti capitoli:
          8460  "Contributi  per la promozione dell'offerta turistica
effettuata dall'agenzia regionale per la promozione turistica e dalle
aziende  di  promozione turistica in compartecipazione con le imprese
turistiche", per memoria;
           8465   "Contributi   per   l'acquisto   e   l'allestimento
attrezzature  e  reti  informatiche  per  l'agenzia  regionale per la
promzione   turistica  e  per  le  A.P.T."  con  lo  stanziamento  di
L. 200.000.000 in termini di competenza;
          8523  "Contributi  in  conto  capitale alle piccole e medie
imprese   turistiche   per  accquisto,  miglioramento  e  adeguamento
strutture  ricettive"  con  lo  stanziamento  di  L. 3.300.000.000 in
termini di competenza;
          8526 "Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui
di  durata  decennale  alle  piccole  e  medie imprese turistiche per
acquisto,  miglioramento  e  adeguamento  delle strutture recettive -
nuovi  limiti  di  impegno"  con lo stanziamento di L. 200.000.000 in
termini di competenza;
          8528 "Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui
di durata decennale ai comuni per la creazione e la qualificazione di
strutture  complementari alla recettivita' - nuovi limiti di impegno"
con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    3.   Agli  oneri  derivanti  dall'art. 7,  si  provvede  con  gli
stanziamenti  iscritti al capitolo 8515 "Oneri eventuali derivanti da
prestazioni  di  garanzia  fidejussoria  regionale  per operazioni di
credito  contratte  per  la realizzazione di investimenti nel settore
turistico  alberghiero  ed extralberghiero" dello stato di previsione
della spesa del bilancio.