Art. 25. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) Utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilita') di quota pari a L. 300.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999; b) utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 42/1977, di quota pari a L. 3.500.000.000 in termini di competenza del "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999; c) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 dei seguenti capitoli: 8460 "Contributi per la promozione dell'offerta turistica effettuata dall'agenzia regionale per la promozione turistica e dalle aziende di promozione turistica in compartecipazione con le imprese turistiche", per memoria; 8465 "Contributi per l'acquisto e l'allestimento attrezzature e reti informatiche per l'agenzia regionale per la promzione turistica e per le A.P.T." con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza; 8523 "Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per accquisto, miglioramento e adeguamento strutture ricettive" con lo stanziamento di L. 3.300.000.000 in termini di competenza; 8526 "Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui di durata decennale alle piccole e medie imprese turistiche per acquisto, miglioramento e adeguamento delle strutture recettive - nuovi limiti di impegno" con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza; 8528 "Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui di durata decennale ai comuni per la creazione e la qualificazione di strutture complementari alla recettivita' - nuovi limiti di impegno" con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dall'art. 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 8515 "Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte per la realizzazione di investimenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero" dello stato di previsione della spesa del bilancio.