Art. 28 
 
Principi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 (Art. 3, commi 41-bis, 41-ter e 51-bis, legge regionale n. 1/2000) 
 
    1. Per la presentazione della domanda  per  l'assegnazione  degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, comma 3,
del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.  1  (Criteri  generali
per  l'assegnazione  e  la  gestione  degli   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica - art. 3, comma 41, lettera m), legge regionale
n. 1/2000), i  richiedenti  devono  avere  la  residenza  o  svolgere
attivita' lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque  anni  per
il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della
domanda e non devono essere stati occupanti senza titolo  di  alloggi
di edilizia residenziale pubblica negli ultimi cinque anni. 
    2.  La  residenza  sul  territorio   regionale   concorre   nella
determinazione del punteggio per la formazione  della  graduatoria  i
cui criteri sono demandati ad apposito regolamento. 
    3. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'individuazione  dei   destinatari   degli   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli  oneri
di  realizzazione,  recupero  o  acquisizione,  nonche'  i  costi  di
gestione, viene effettuata direttamente dal  soggetto  attuatore  nel
rispetto esclusivo dei requisiti per l'accesso dando priorita' a  chi
e' residente o esercita attivita' lavorativa prevalente nel comune in
cui l'intervento  e'  realizzato,  e  degli  specifici  limiti  della
situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare  adeguata
pubblicita'  alla  propria  iniziativa   indicando   i   criteri   di
individuazione dei destinatari. Al fine di disciplinare il  controllo
del possesso  dei  requisiti  dei  destinatari  degli  alloggi  e  le
modalita' di rendicontazione delle spese di realizzazione e  gestione
dello specifico intervento, il  soggetto  attuatore  stipula  con  il
comune e la Regione un'apposita convenzione.