Art. 28 Principi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 3, commi 41-bis, 41-ter e 51-bis, legge regionale n. 1/2000) 1. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, comma 3, del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - art. 3, comma 41, lettera m), legge regionale n. 1/2000), i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attivita' lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi cinque anni. 2. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento. 3. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione dei destinatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui si applica un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi di gestione, viene effettuata direttamente dal soggetto attuatore nel rispetto esclusivo dei requisiti per l'accesso dando priorita' a chi e' residente o esercita attivita' lavorativa prevalente nel comune in cui l'intervento e' realizzato, e degli specifici limiti della situazione economica. Il soggetto attuatore provvede a dare adeguata pubblicita' alla propria iniziativa indicando i criteri di individuazione dei destinatari. Al fine di disciplinare il controllo del possesso dei requisiti dei destinatari degli alloggi e le modalita' di rendicontazione delle spese di realizzazione e gestione dello specifico intervento, il soggetto attuatore stipula con il comune e la Regione un'apposita convenzione.