Art. 29 
 
                  Norme per l'integrazione sociale 
 (Art. 3, commi 51-quater e 51-quinquies, legge regionale n. 1/2000) 
 
    1. Al fine di favorire  l'integrazione  sociale,  nell'attuazione
dei  contratti  di  quartiere,  degli  accordi  di  programma  e  dei
programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad  esso
precedenti, l'ente proprietario puo' prevedere, previa autorizzazione
della Giunta regionale: 
      a) l'assegnazione, nel rispetto dell'ordine  della  graduatoria
comunale, di unita' abitative a specifiche categorie  di  assegnatari
in percentuali anche superiori a quanto  previsto  dall'art.  11  del
regolamento regionale n. 1/2004; 
      b) le esclusioni di alloggi previste dall'art. 26, comma 2, del
regolamento  regionale  n.   1/2004,   nei   limiti   ivi   previsti,
individuando gli obiettivi di razionalizzazione e di economicita'  di
gestione; 
      c) la  destinazione,  in  coerenza  con  il  piano  finanziario
dell'intervento, di quota parte del patrimonio esistente a  tipologie
di edilizia residenziale pubblica, quali il  canone  sociale  di  cui
all'art. 31, il  canone  moderato  di  cui  all'art.  40,  il  canone
convenzionato di cui all'art. 42,  la  locazione  temporanea  di  cui
all'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2004 e  la  locazione  per
studenti universitari di cui all'art. 41. 
    2. In tali programmi le assegnazioni delle unita' abitative  sono
effettuate dal soggetto proprietario nel rispetto  della  graduatoria
comunale, ove  prevista,  ed  il  canone  non  puo'  essere  comunque
inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 31. 
    3. Per le ipotesi di assegnazione diverse da  quelle  di  cui  al
comma 1, il comune persegue finalita' di integrazione sociale,  anche
utilizzando le modalita' di cui al  comma  1  e,  se  necessario,  in
deroga alla tabella dell'art. 13, comma 9, del regolamento  regionale
n. 1/2004, previa autorizzazione della Giunta regionale. Con apposito
regolamento  la  Giunta  regionale,  nell'ambito   delle   competenze
relative  alla  gestione  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale
pubblica e ai fini del  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  al
precedente periodo, puo' individuare: 
      a) quote di alloggi e criteri nei limiti dei quali  la  diversa
destinazione a tipologie di edilizia residenziale pubblica  non  deve
essere specificamente autorizzata; 
      b) quote di assegnazione per categorie di assegnatari.