Art. 29 Norme per l'integrazione sociale (Art. 3, commi 51-quater e 51-quinquies, legge regionale n. 1/2000) 1. Al fine di favorire l'integrazione sociale, nell'attuazione dei contratti di quartiere, degli accordi di programma e dei programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad esso precedenti, l'ente proprietario puo' prevedere, previa autorizzazione della Giunta regionale: a) l'assegnazione, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, di unita' abitative a specifiche categorie di assegnatari in percentuali anche superiori a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2004; b) le esclusioni di alloggi previste dall'art. 26, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2004, nei limiti ivi previsti, individuando gli obiettivi di razionalizzazione e di economicita' di gestione; c) la destinazione, in coerenza con il piano finanziario dell'intervento, di quota parte del patrimonio esistente a tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone sociale di cui all'art. 31, il canone moderato di cui all'art. 40, il canone convenzionato di cui all'art. 42, la locazione temporanea di cui all'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2004 e la locazione per studenti universitari di cui all'art. 41. 2. In tali programmi le assegnazioni delle unita' abitative sono effettuate dal soggetto proprietario nel rispetto della graduatoria comunale, ove prevista, ed il canone non puo' essere comunque inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 31. 3. Per le ipotesi di assegnazione diverse da quelle di cui al comma 1, il comune persegue finalita' di integrazione sociale, anche utilizzando le modalita' di cui al comma 1 e, se necessario, in deroga alla tabella dell'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004, previa autorizzazione della Giunta regionale. Con apposito regolamento la Giunta regionale, nell'ambito delle competenze relative alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ai fini del raggiungimento delle finalita' di cui al precedente periodo, puo' individuare: a) quote di alloggi e criteri nei limiti dei quali la diversa destinazione a tipologie di edilizia residenziale pubblica non deve essere specificamente autorizzata; b) quote di assegnazione per categorie di assegnatari.