Art. 36 
 
                Soggetti destinatari degli interventi 
 
    1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono  i
soggetti di cui all'art. 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n.
800 del 2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento  generale  di
esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, e segnatamente: 
      a) i lavoratori svantaggiati, ossia  rientranti  in  una  delle
seguenti categorie: 
        1) chi non ha un impiego regolarmente  retribuito  da  almeno
sei mesi; 
        2) chi non possiede un diploma di scuola  media  superiore  o
professionale; 
        3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta'; 
        4) adulti che vivono soli con una o piu' persone a carico; 
        5)   lavoratori   occupati   in   professioni    o    settori
caratterizzati da un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno
del 25 per cento la disparita' media uomo-donna in  tutti  i  settori
economici  dello  Stato  membro   interessato,   se   il   lavoratore
interessato appartiene al genere sottorappresentato; 
        6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessita'  di
consolidare  le  proprie  esperienze   in   termini   di   conoscenze
linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare
le prospettive di accesso ad una occupazione stabile; 
      b) i lavoratori  molto  svantaggiati,  ossia  senza  lavoro  da
almeno ventiquattro mesi; 
      c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia: 
        1) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale; 
        2) caratterizzato da impedimenti accertati che  dipendono  da
un handicap fisico, mentale o psichico. 
    2. Sono altresi' destinatari  degli  aiuti  di  cui  al  presente
titolo, in quanto categorie assimilabili ai  lavoratori  svantaggiati
di cui al punto  1)  della  lettera  a)  del  comma  1  del  presente
articolo, fermo restando il limite temporale di almeno sei  mesi  ivi
previsto, i seguenti soggetti: 
      a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, nonche' quelli avviati in forza della  disciplina  previgente
in materia; 
      b)  lavoratori  fruitori  di  trattamenti  previdenziali  o  di
ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di  mobilita'  di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223; 
      c)  soggetti  assunti  con  contratto  di  inserimento  di  cui
all'art. 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
      d)  soggetti  di  cui  all'art.  61  e  seguenti  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
    3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli  assegni  erogati
per prestazioni di workfare, per  attivita'  socialmente  utili,  per
tirocini formativi o di orientamento  non  costituiscono  trattamento
economico assimilabile a retribuzione.