Art. 36 Soggetti destinatari degli interventi 1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono i soggetti di cui all'art. 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, e segnatamente: a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie: 1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; 3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta'; 4) adulti che vivono soli con una o piu' persone a carico; 5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessita' di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile; b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia senza lavoro da almeno ventiquattro mesi; c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia: 1) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale; 2) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico. 2. Sono altresi' destinatari degli aiuti di cui al presente titolo, in quanto categorie assimilabili ai lavoratori svantaggiati di cui al punto 1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite temporale di almeno sei mesi ivi previsto, i seguenti soggetti: a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' quelli avviati in forza della disciplina previgente in materia; b) lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223; c) soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all'art. 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; d) soggetti di cui all'art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attivita' socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione.