Art. 38 Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi: a) imprese individuali, societarie e cooperative nonche' consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi; b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali; c) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus); d) associazioni, con o senza personalita' giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni. 2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci. 3. Gli incentivi di cui al presente titolo non trovano applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 4. I benefici di cui al presente titolo sono concessi per le attivita' che trovano attuazione nel territorio della Regione.