Art. 38 
 
     Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo sono individuati
i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi: 
      a)  imprese  individuali,  societarie  e  cooperative   nonche'
consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano
una sede operativa  nel  territorio  della  Regione  ed  operanti  in
qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi; 
      b) lavoratori  autonomi,  compresi  gli  iscritti  negli  albi,
ordini e collegi professionali; 
      c) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus); 
      d) associazioni, con o senza personalita' giuridica, di cui  al
libro I del codice civile, e fondazioni. 
    2. Le imprese  cooperative  possono  beneficiare  dei  contributi
anche per le assunzioni dei soci. 
    3.  Gli  incentivi  di  cui  al  presente  titolo   non   trovano
applicazione  per  i  settori  esclusi  dagli  aiuti  in  favore  dei
lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
regolamento (CE) n. 800/2008 della  commissione  del  6  agosto  2008
(regolamento generale di esenzione per categoria),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 
    4. I benefici di cui al presente  titolo  sono  concessi  per  le
attivita' che trovano attuazione nel territorio della Regione.