Art. 39 
 
                 Misure e decorrenze degli incentivi 
 
    1. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza  sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione  e'  autorizzato  a
concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38  che,  nel  rispetto
delle  condizioni  di  cui  all'art.  40,  comma  1,  procedono  alle
assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti  di  cui  all'art.  36,
commi 1 e 2, gli incentivi di cui all'art. 37, sotto forma di  sgravi
contributivi, entro i limiti d'intensita' d'aiuto e di ammissibilita'
dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41  del  regolamento
(CE) n. 800/2008, della commissione del 6  agosto  2008  (regolamento
generale di  esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione   europea   L   214   del   9   agosto   2008,
rispettivamente per i soggetti  svantaggiati,  molto  svantaggiati  e
disabili. 
    2. Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente
pagabile dal datore  di  lavoro  in  relazione  ai  posti  di  lavoro
considerati,  che  comprende  la  retribuzione  lorda,  i  contributi
obbligatori e i contributi assistenziali per figli e  familiari  e  i
premi assicurativi. 
    3. I benefici di cui al presente titolo sono cumulabili con altri
aiuti di Stato nel rispetto delle  disposizioni  sul  cumulo  di  cui
all'art. 7 del regolamento (CE) n. 800/2008. 
    4. Gli incentivi  di  cui  al  presente  titolo  decorrono  dalla
scadenza dei benefici di  analoga  natura,  ove  spettanti,  disposti
dallo Stato. 
    5. Gli incentivi di cui al presente titolo, in caso di variazione
della decorrenza o  dell'entita'  dei  benefici  statali  di  analoga
natura, sono erogati per i periodi per i quali non e' piu' prevista o
e' prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza  del
totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e,
comunque, nei limiti d'intensita' di cui al comma 1. 
    6. Nel caso in cui,  dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente
legge, vengano introdotti regimi di aiuto statale di analoga  natura,
gli incentivi di cui al presente titolo hanno  decorrenza  dal  primo
mese successivo alla scadenza  del  periodo  coperto  dall'intervento
statale. 
    7. Per le finalita' di cui al presente titolo e'  autorizzata  la
spesa fino a mille milioni di euro a valere sulle risorse  del  fondo
sociale  europeo,  nell'ambito   della   programmazione   comunitaria
2007-2013 relativa alla Regione.