Art. 39 Misure e decorrenze degli incentivi 1. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e' autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 che, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'art. 36, commi 1 e 2, gli incentivi di cui all'art. 37, sotto forma di sgravi contributivi, entro i limiti d'intensita' d'aiuto e di ammissibilita' dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008, della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, rispettivamente per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili. 2. Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari e i premi assicurativi. 3. I benefici di cui al presente titolo sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 800/2008. 4. Gli incentivi di cui al presente titolo decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato. 5. Gli incentivi di cui al presente titolo, in caso di variazione della decorrenza o dell'entita' dei benefici statali di analoga natura, sono erogati per i periodi per i quali non e' piu' prevista o e' prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d'intensita' di cui al comma 1. 6. Nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della presente legge, vengano introdotti regimi di aiuto statale di analoga natura, gli incentivi di cui al presente titolo hanno decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza del periodo coperto dall'intervento statale. 7. Per le finalita' di cui al presente titolo e' autorizzata la spesa fino a mille milioni di euro a valere sulle risorse del fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione.