Art. 41 
 
               Concessione dello sgravio contributivo 
 
    1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui  al
presente titolo, e' preventivamente autorizzato a seguito di  istanza
all'assessorato regionale  del  lavoro,  corredata  di  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  attestante  il  possesso  dei
requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale
istanza e' inoltrata in via telematica, sulla scorta delle istruzioni
emanate dal predetto assessorato. 
    2. L'istanza di cui al comma 1 non puo'  riguardare  benefici  la
cui data di decorrenza sia successiva di oltre sei  mesi  rispetto  a
quella di presentazione della stessa istanza. 
    3. Con la presentazione  dell'istanza  telematica  il  datore  di
lavoro e' informato sull'ordine  cronologico  della  stessa  e  sulla
disponibilita' delle risorse per accedere allo sgravio. 
    4.  Le  istanze  sono   istruite   in   ordine   cronologico   di
presentazione  telematica  e  sono  ammesse  a   finanziamento,   con
provvedimento concessorio,  sino  alla  concorrenza  delle  effettive
disponibilita' di risorse finanziarie. 
    5. Il datore di lavoro ammesso a godere degli  sgravi  richiesti,
procede alle assunzioni, ove non gia' effettuate, entro e  non  oltre
quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio,
pena la decadenza dal beneficio. 
    6. Gli incentivi previsti dal presente titolo non  sono  concessi
con decorrenza anteriore alla data di presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 1, anche nel caso di assunzioni gia' effettuate. 
    7. Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'art.  2112  del
codice  civile,  l'azienda  cessionaria  puo'  continuare  a   fruire
dell'importo residuo del beneficio gia' concesso all'azienda  cedente
per i lavoratori di cui all'art. 36.