Art. 41 Concessione dello sgravio contributivo 1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo, e' preventivamente autorizzato a seguito di istanza all'assessorato regionale del lavoro, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza e' inoltrata in via telematica, sulla scorta delle istruzioni emanate dal predetto assessorato. 2. L'istanza di cui al comma 1 non puo' riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre sei mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza. 3. Con la presentazione dell'istanza telematica il datore di lavoro e' informato sull'ordine cronologico della stessa e sulla disponibilita' delle risorse per accedere allo sgravio. 4. Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, con provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilita' di risorse finanziarie. 5. Il datore di lavoro ammesso a godere degli sgravi richiesti, procede alle assunzioni, ove non gia' effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio. 6. Gli incentivi previsti dal presente titolo non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, anche nel caso di assunzioni gia' effettuate. 7. Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, l'azienda cessionaria puo' continuare a fruire dell'importo residuo del beneficio gia' concesso all'azienda cedente per i lavoratori di cui all'art. 36.