Art. 42 Modalita' di erogazione del contributo 1. L'assessorato regionale del lavoro, previa intesa con gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro ai predetti istituti e provvede ad accreditare agli stessi istituti le somme corrispondenti al beneficio concesso. 2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori. 3. L'assessorato regionale del lavoro comunica agli istituti previdenziali l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali procedere al conguaglio. 4. L'assessorato regionale del lavoro, in caso di mancato perfezionamento dell'intesa di cui al comma 1, puo' provvedere alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri. 5. L'assessorato regionale del lavoro e' autorizzato ad erogare, agli istituti previdenziali di cui al comma 1, il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dal presente titolo.