Art. 42 
 
               Modalita' di erogazione del contributo 
 
    1. L'assessorato regionale del  lavoro,  previa  intesa  con  gli
istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori,  autorizza  il
conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti  dal
datore di lavoro ai predetti istituti e provvede ad accreditare  agli
stessi istituti le somme corrispondenti al beneficio concesso. 
    2. I benefici di cui al presente titolo non sono  computabili  ad
alcun fine nelle partite  contabili  debitorie  e  creditorie  tra  i
datori di lavoro e gli istituti previdenziali  cui  sono  iscritti  i
lavoratori. 
    3. L'assessorato regionale  del  lavoro  comunica  agli  istituti
previdenziali l'elenco dei datori di lavoro nei confronti  dei  quali
procedere al conguaglio. 
    4.  L'assessorato  regionale  del  lavoro,  in  caso  di  mancato
perfezionamento dell'intesa di cui al comma 1, puo'  provvedere  alla
concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta  semestrale
al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della
denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai
quali sono iscritti i lavoratori e  delle  attestazioni  di  avvenuto
versamento dei relativi oneri. 
    5. L'assessorato regionale del lavoro e' autorizzato ad  erogare,
agli istituti previdenziali di cui al  comma  1,  il  rimborso  delle
spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi
previsti dal presente titolo.