Art. 44 Sanzioni 1. L'assessorato regionale del lavoro revoca gli incentivi concessi ai datori di lavoro, qualora si riscontri in sede di controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento dei benefici di cui al presente titolo. 2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il datore di lavoro che abbia gia' usufruito in tutto o in parte degli incentivi di cui al presente titolo, e' tenuto a restituirli secondo modalita' stabilite con decreto dell'assessorato regionale del lavoro di concerto con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione. 3. In caso di indebita fruizione dei benefici di cui al presente titolo da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni sono a beneficio della Regione.