Art. 44 
 
                              Sanzioni 
 
    1.  L'assessorato  regionale  del  lavoro  revoca  gli  incentivi
concessi ai datori  di  lavoro,  qualora  si  riscontri  in  sede  di
controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle
condizioni  previsti  per  l'accesso  e/o  per  il  mantenimento  dei
benefici di cui al presente titolo. 
    2. Nell'ipotesi prevista al comma 1,  il  datore  di  lavoro  che
abbia gia' usufruito in tutto o in parte degli incentivi  di  cui  al
presente titolo, e' tenuto a restituirli secondo modalita'  stabilite
con decreto dell'assessorato regionale del  lavoro  di  concerto  con
l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze,  versandoli  in
un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione. 
    3. In caso di indebita fruizione dei benefici di cui al  presente
titolo da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili
e amministrative previste dalla normativa  nazionale  in  materia  di
sgravi contributivi  a  carico  dello  Stato.  I  proventi  derivanti
dall'applicazione delle suddette  sanzioni  sono  a  beneficio  della
Regione.