Art. 46 
 
                Discipline specifiche di applicazione 
                 e norma di salvaguardia comunitaria 
 
    1. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative
alle categorie di soggetti di cui all'art. 36, comma 1, gli aiuti  di
cui  al  presente  titolo  sono  concessi  in  regime  di   esenzione
dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento (CE)  n.  800/2008
della  commissione  del  6  agosto  2008  (regolamento  generale   di
esenzione  per   categoria),   pubblicato   in   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 
    2. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative
alle  categorie  di  soggetti  di  cui  all'art.  36,  comma  2,   la
concessione degli aiuti di cui al presente titolo e' subordinata alla
positiva definizione della procedura di controllo comunitario di  cui
all'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE  nonche'  al  rispetto  dei
vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea. 
    3. Ai fini dell'approvazione comunitaria, le risorse  finanziarie
complessivamente destinate agli aiuti  di  cui  al  comma  2  per  il
periodo 2007-2013, non possono superare l'importo di mille milioni di
euro. 
    4.  L'assessore  regionale  per  il  lavoro  emana,  con  proprio
decreto, da adottarsi entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del
regime di aiuti di cui al presente titolo.