Art. 46 Discipline specifiche di applicazione e norma di salvaguardia comunitaria 1. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'art. 36, comma 1, gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 2. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'art. 36, comma 2, la concessione degli aiuti di cui al presente titolo e' subordinata alla positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE nonche' al rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea. 3. Ai fini dell'approvazione comunitaria, le risorse finanziarie complessivamente destinate agli aiuti di cui al comma 2 per il periodo 2007-2013, non possono superare l'importo di mille milioni di euro. 4. L'assessore regionale per il lavoro emana, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del regime di aiuti di cui al presente titolo.