Art. 10 Procedure telematiche 1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle attivita' commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l'espletamento delle procedure amministrative inerenti le attivita' commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitivita' per le imprese e per il territorio della Lombardia) e relativi provvedimenti attuativi.