Art. 10 
 
                        Procedure telematiche 
 
    1.  Ai  fini   della   semplificazione   amministrativa   e   del
monitoraggio delle attivita' commerciali i comuni, entro  il  termine
stabilito dalla Giunta regionale, adottano per  l'espletamento  delle
procedure  amministrative  inerenti  le  attivita'  commerciali,   la
procedura  telematica  definita  dalla  Regione  Lombardia  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  regionale  2  febbraio  2007,  n.   1
(Strumenti di competitivita' per le imprese e per il territorio della
Lombardia) e relativi provvedimenti attuativi.