Art. 11 
 
             Formazione professionale e imprenditoriale 
 
    1. Le modalita' di organizzazione, la durata  e  le  materie  dei
corsi professionali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera  a),  del
d.lgs 114/1998 , per il  cui  svolgimento  sono  considerate  in  via
prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio
piu' rappresentative, gli  enti  da  queste  costituiti  e  gli  enti
bilaterali    costituiti    congiuntamente    dalle    organizzazioni
imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e
secondo le procedure previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n.
19 (Norme sul sistema educativo  di  istruzione  e  formazione  della
Regione Lombardia). 
    2. Nell'ambito dei  provvedimenti  attuativi  di  cui  alla  l.r.
19/2007 sono altresi' stabilite le modalita'  di  organizzazione,  la
durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare
il livello professionale e riqualificare gli operatori in attivita'.