Art. 11 Formazione professionale e imprenditoriale 1. Le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs 114/1998 , per il cui svolgimento sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative, gli enti da queste costituiti e gli enti bilaterali costituiti congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e secondo le procedure previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). 2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla l.r. 19/2007 sono altresi' stabilite le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori in attivita'.