Art. 12 Centri di assistenza tecnica alle imprese 1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalita' di cui al presente testo unico, l'attivita' dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle societa' a maggioranza pubblica, dalle societa' consortili a partecipazione pubblica e da societa' cooperative fra consumatori e loro consorzi. 2. I centri svolgono attivita' di assistenza tecnica e fiscale, nonche' attivita' di formazione e aggiornamento in materia di: a) innovazione tecnologica ed organizzativa; b) gestione economica e finanziaria di impresa; c) accesso ai finanziamenti anche comunitari; d) sicurezza e tutela dei consumatori; e) tutela ambientale; f) igiene e sicurezza sul lavoro; g) certificazione di qualita' degli esercizi commerciali; h) altre materie eventualmente previste dal proprio statuto.