Art. 12 
 
              Centri di assistenza tecnica alle imprese 
 
    1. Al fine di sviluppare processi di  ammodernamento  della  rete
distributiva commerciale, in applicazione dell'articolo 23 del d.lgs.
114/1998, la Regione  autorizza,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente testo unico, l'attivita' dei centri  di  assistenza  tecnica
alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria  maggiormente
rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle cooperative
e dai consorzi fra imprese, dalle societa'  a  maggioranza  pubblica,
dalle societa' consortili a partecipazione  pubblica  e  da  societa'
cooperative fra consumatori e loro consorzi. 
    2. I centri svolgono attivita' di assistenza tecnica  e  fiscale,
nonche' attivita' di formazione e aggiornamento in materia di: 
      a) innovazione tecnologica ed organizzativa; 
      b) gestione economica e finanziaria di impresa; 
      c) accesso ai finanziamenti anche comunitari; 
      d) sicurezza e tutela dei consumatori; 
      e) tutela ambientale; 
      f) igiene e sicurezza sul lavoro; 
      g) certificazione di qualita' degli esercizi commerciali; 
      h) altre materie eventualmente previste dal proprio statuto.