Art. 14 
 
              Finanziamenti per le attivita' dei centri 
                 di assistenza tecnica alle imprese 
 
    1. Le attivita' svolte dai centri di assistenza  sono  finanziate
con il fondo di cui alla legge 7  agosto  1997,  n.  266  (Interventi
urgenti per l'economia). 
    2. I centri interessati presentano le  domande  di  finanziamento
alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione: 
      a) relazione circa gli obiettivi e le finalita' dell'intervento
proposto; 
      b) piano finanziario dell'intervento progettato; 
      c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. 
    3. La Giunta regionale  verifica  la  coerenza  degli  interventi
proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti  dalla  l.
266/97 e ne determina le priorita' in relazione agli obiettivi ed  ai
criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione. 
    4. La Giunta regionale approva il programma  degli  interventi  e
contestualmente  la  relazione  sugli  interventi  svolti   nell'anno
precedente e sui risultati conseguiti.