Art. 14 Finanziamenti per le attivita' dei centri di assistenza tecnica alle imprese 1. Le attivita' svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia). 2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione: a) relazione circa gli obiettivi e le finalita' dell'intervento proposto; b) piano finanziario dell'intervento progettato; c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. 3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla l. 266/97 e ne determina le priorita' in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione. 4. La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.