Art. 4 
 
                      Programmazione regionale 
 
    1. Il Consiglio regionale, su proposta  della  Giunta  regionale,
approva: 
      a)  il  programma  pluriennale  per  lo  sviluppo  del  settore
commerciale; 
      b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del
settore commerciale. 
    2.  Il  programma  pluriennale  per  lo  sviluppo   del   settore
commerciale, nel rispetto dei principi di  libera  concorrenza  e  di
equilibrato servizio alle comunita' locali, prevede: 
      a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo  ad
orientamento dell'attivita' di programmazione degli enti locali; 
      b) gli indirizzi per lo sviluppo  delle  diverse  tipologie  di
vendita, indicando in particolare gli  obiettivi  di  presenza  e  di
sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con  riferimento  a
differenti ambiti territoriali o urbani; 
      c)  i  criteri  generali  per  l'autorizzazione  delle   grandi
strutture  di  vendita,   in   relazione   alle   diverse   tipologie
commerciali; 
      d) le priorita' per  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  a
disposizione del bilancio regionale; 
      e) le indicazioni per  la  qualificazione  e  lo  sviluppo  del
commercio all'ingrosso. 
    3.  La  Giunta  regionale  presenta  annualmente   al   Consiglio
regionale la relazione sull'attuazione del programma pluriennale  per
lo sviluppo del settore commerciale. 
    4. La Giunta regionale provvede  agli  ulteriori  adempimenti  di
disciplina del settore commerciale  e  alla  definizione  di  criteri
urbanistici per l'attivita' di pianificazione  e  di  gestione  degli
enti locali.