Art. 4 Programmazione regionale 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva: a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale; b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale. 2. Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunita' locali, prevede: a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo ad orientamento dell'attivita' di programmazione degli enti locali; b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani; c) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali; d) le priorita' per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale; e) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso. 3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale. 4. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attivita' di pianificazione e di gestione degli enti locali.