Art. 5 Distretti del commercio 1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attivita', rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitivita' delle sue polarita' commerciali. L'ambito territoriale del distretto del commercio e' individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.