Art. 5 
 
                       Distretti del commercio 
 
    1. I comuni  singoli  o  associati,  anche  su  iniziativa  delle
associazioni  imprenditoriali  maggiormente  rappresentative  per  il
settore del  commercio  a  livello  provinciale,  e  comunque  previo
accordo con le  stesse  e  con  quelle  dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative per il settore del commercio a  livello  provinciale,
sentite  le  associazioni  dei  consumatori,  possono  proporre  alla
Regione l'individuazione di ambiti  territoriali  configurabili  come
distretti del commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali
i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati
sono in grado di fare del commercio  il  fattore  di  integrazione  e
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio,  per
accrescere l'attivita', rigenerare il tessuto urbano e  sostenere  la
competitivita' delle sue polarita' commerciali. L'ambito territoriale
del distretto del commercio e' individuato  sulla  base  dei  criteri
stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la  commissione  consiliare
competente. Al fine di valorizzare le  caratteristiche  peculiari  di
tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre  interventi
di  gestione  integrata  per  lo  sviluppo  del  contesto  urbano  di
riferimento.