Art. 6 
 
          Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita 
 
    1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento  di  una  grande
struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione  rilasciata  dal
comune competente per  territorio,  a  seguito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore  del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59). 
    2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra  domande
concorrenti, la prioritae' attribuita a quelle che richiedono  minore
superficie di  vendita  di  nuova  previsione.  La  precedenza  o  la
concorrenza  tra  le  domande  e'  accertata  su  base  regionale  in
relazione al mese di  calendario  in  cui  risultano  pervenute  alla
Regione. 
    3. Costituiscono elementi essenziali della domanda: 
      a) le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere  a)
e b), del d.lgs. 114/1998 ; 
      b) la relazione illustrativa concernente la  conformita'  e  la
compatibilita' dell'insediamento con le  previsioni  degli  strumenti
urbanistici comunali e con  i  criteri  regionali  di  programmazione
urbanistica  riferiti  al  settore  commerciale,   nonche'   con   le
disposizioni della presente sezione; 
      c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto; 
      d) lo studio dell'impatto sulla rete  commerciale  esistente  e
del contesto sociale; 
      e) lo studio dell'impatto  territoriale  ed  ambientale,  fatto
comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in  materia
di valutazione di impatto ambientale. 
    4. La trasmissione della copia della domanda da parte del  comune
alla provincia ed alla Regione e' condizione di validita' della prima
riunione della conferenza di servizi. 
    5. La conferenza di servizi e' indetta  dal  comune  e  la  prima
riunione  e'  effettuata   entro   il   sessantesimo   giorno   dalla
presentazione della domanda,  previ  accordi  con  la  Regione  e  la
provincia; la conferenza di servizi si riunisce di  norma  presso  la
sede della Regione. 
    6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della
domanda riportante la data del  protocollo  comunale  o  la  data  di
spedizione  se  effettuata  a  mezzo  raccomandata   da   parte   del
richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l'intervento
necessiti della valutazione di impatto ambientale e  questa  non  sia
allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro il termine  di
centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata  acquisizione  della
valutazione di impatto ambientale secondo le modalita' sopra indicate
determina il rigetto della domanda. 
    7. Le deliberazioni della conferenza  di  servizi  sono  adottate
entro  novanta  giorni  dalla  convocazione.  Su  segnalazione  della
Regione, le conferenze di  servizi  riguardanti  domande  concorrenti
individuano il  termine  anticipato  di  conclusione  dei  rispettivi
lavori in modo che siano comunque rispettati il termine  massimo  dei
lavori della prima conferenza  avviata  e  l'ordine  di  esame  delle
diverse  domande  in  base  ai  criteri  di  priorita'  tra   domande
concorrenti. 
    8.  A  tutela  del  richiedente,  se  la  prima  riunione   della
conferenza di servizi non e' convocata, il termine per la conclusione
dei  lavori  della  medesima  decorre  dal  sessantesimo  giorno  dal
ricevimento della domanda  da  parte  della  Regione,  a  seguito  di
trasmissione  da  parte  del  comune,  o  della   provincia   o   del
richiedente. In caso di inerzia del comune, la  Regione,  sentiti  il
comune  e  la  provincia,  previo  invito  ad  adempiere,  indice  la
conferenza. 
    9.  Se  alla  scadenza  del  termine  fissato,  i  lavori   della
conferenza  di  servizi  non   sono   conclusi,   essa   si   intende
automaticamente convocata nel giorno  in  cui  e'  stato  fissato  il
termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione. 
    10. Le determinazioni della conferenza di servizi  sono  in  ogni
caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni  dalla
data di effettuazione della prima riunione. Entro tale  termine  deve
essere inoltrata, da parte del comune, comunicazione al  presentatore
della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma
5,  del  d.lgs   114/1998   dell'eventuale   diniego   motivato.   La
comunicazione puo' essere comunque validamente effettuata da ciascuno
degli enti rappresentati nella conferenza di servizi. 
    11. Nei casi in cui e' prevista la  contestualita'  del  rilascio
dell'autorizzazione all'apertura e del permesso di costruire  valgono
le disposizioni  contenute  nel  documento  relativo  ai  criteri  di
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. E'  fatta
salva la conclusione  del  procedimento  relativo  all'autorizzazione
all'apertura nei termini e secondo le procedure di  cui  al  presente
articolo. 
    12.  La   conferenza   di   servizi,   valutate   le   risultanze
dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilita' della domanda
ovvero dispone il  rigetto  della  stessa  nel  caso  di  assenza  di
elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia
accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente.  Se  e'
stata dichiarata l'ammissibilita' della domanda  la  conferenza  puo'
chiedere elementi  integrativi.  La  richiesta  di  integrazione  non
interrompe i termini per la valutazione della domanda. 
    13. Il comune invita a partecipare alla  conferenza  di  servizi,
sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di  cui  all'articolo
9, comma 4, del d.lgs. 114/1998. 
    14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce
eventuali  estensioni  della   partecipazione   ad   altri   soggetti
interessati in relazione all'area di  gravitazione  dell'insediamento
proposto come definita dal programma di cui all'articolo 4, comma  1,
e  l'eventuale  informazione  e  richiesta  di   parere   a   regioni
confinanti. 
    15. Le determinazioni finali della conferenza sono  assunte  dopo
che si  e'  conclusa  la  valutazione  delle  domande  che  precedono
nell'ordine di valutazione. 
    16. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di  vendita
e' revocata nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4,  del  d.lgs.
114/1998. 
    17. Nel caso di grandi strutture di  vendita  previste  in  piani
attuativi o in strumenti di programmazione negoziata e'  prevista  la
correlazione tra il  procedimento  di  natura  urbanistica  e  quello
autorizzatorio commerciale disciplinato  nei  termini  e  secondo  le
modalita'  del  presente  testo  unico.  Il  procedimento  di  natura
urbanistica deve  concludersi  contestualmente  o  successivamente  a
quello autorizzatorio commerciale. In caso di piani  attuativi  o  di
programmi integrati di intervento conformi al  vigente  strumento  di
pianificazione,  il  termine  per   la   conclusione   del   relativo
procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione  del
procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione  dei
procedimenti  costituisce  elemento   di   specifica   considerazione
negativa  in  sede  di  esame   della   domanda   di   autorizzazione
commerciale. 
    18. Nel caso di grandi strutture di  vendita  previste  in  piani
attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di
servizi di cui all'articolo 9 del  d.lgs.  114/1998e'  convocata  dal
comune a seguito di presentazione  della  domanda  di  autorizzazione
commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla  normativa
regionale.  La  domanda  deve  essere  presentata  entro  i  seguenti
termini: 
      a)  in  caso  di  piani  attuativi  conformi   allo   strumento
urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi; 
      b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante
allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale,
nel periodo intercorrente  tra  la  pubblicazione  della  variante  e
l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma  da  parte  della
Giunta regionale; in questo caso  non  e'  richiesta  la  conformita'
urbanistica al momento della presentazione della domanda. 
    19. L'approvazione di uno strumento di  programmazione  negoziata
in variante  agli  atti  di  pianificazione  urbanistica  dei  comuni
costituisce, per la parte  variata,  atto  di  adeguamento  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998. 
    20. Nel caso di cui al  comma  18,  lettera  b),  la  conformita'
urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire  prima
del   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
commerciale da parte del comune  competente.  E'  applicabile  quanto
previsto al  comma  6,  secondo  periodo,  anche  qualora  la  grande
struttura di vendita sia  prevista  da  strumenti  di  programmazione
negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle  grandi
strutture di vendita e' subordinata  alla  positiva  conclusione  del
procedimento di programmazione negoziata. 
    21.   Il   comune,    entro    dieci    giorni    dal    rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli
elementi identificativi  dell'insediamento  commerciale  autorizzato,
nonche' la data della seduta  della  conferenza  di  servizi  che  ha
deliberato l'accoglimento della domanda.