Art. 6 Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita 1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la prioritae' attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande e' accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione. 3. Costituiscono elementi essenziali della domanda: a) le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 114/1998 ; b) la relazione illustrativa concernente la conformita' e la compatibilita' dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonche' con le disposizioni della presente sezione; c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto; d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale; e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale. 4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione e' condizione di validita' della prima riunione della conferenza di servizi. 5. La conferenza di servizi e' indetta dal comune e la prima riunione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione. 6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalita' sopra indicate determina il rigetto della domanda. 7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorita' tra domande concorrenti. 8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non e' convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza. 9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui e' stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione. 10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del comune, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, del d.lgs 114/1998 dell'eventuale diniego motivato. La comunicazione puo' essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi. 11. Nei casi in cui e' prevista la contestualita' del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e del permesso di costruire valgono le disposizioni contenute nel documento relativo ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. E' fatta salva la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione all'apertura nei termini e secondo le procedure di cui al presente articolo. 12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilita' della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se e' stata dichiarata l'ammissibilita' della domanda la conferenza puo' chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda. 13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998. 14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all'area di gravitazione dell'insediamento proposto come definita dal programma di cui all'articolo 4, comma 1, e l'eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti. 15. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che si e' conclusa la valutazione delle domande che precedono nell'ordine di valutazione. 16. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita e' revocata nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. 114/1998. 17. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata e' prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalita' del presente testo unico. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale. 18. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998e' convocata dal comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini: a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi; b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non e' richiesta la conformita' urbanistica al momento della presentazione della domanda. 19. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998. 20. Nel caso di cui al comma 18, lettera b), la conformita' urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale da parte del comune competente. E' applicabile quanto previsto al comma 6, secondo periodo, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita e' subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata. 21. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonche' la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.