Art. 7 
 
                     Autorizzazioni non motivate 
 
    1. L'autorizzazione  all'apertura  di  una  grande  struttura  di
vendita  e'  revocata  qualora  il  titolare  non  inizi  l'attivita'
commerciale entro due anni dal rilascio. 
    2. In caso di comprovata  necessita'  determinata  da  cause  non
imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base  dell'istanza
presentata  dal  titolare  medesimo,   il   comune   puo'   prorogare
l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino
ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al  comma
1. 
    3. Entro il termine di cui al comma 2 puo' essere  richiesta,  al
comune     territorialmente     competente,     ulteriore     proroga
dell'autorizzazione,  previo  parere  positivo  della  conferenza  di
servizi, ai sensi dell'articolo 6. 
    4. La conferenza di cui al comma 3 verifica  l'adeguatezza  delle
condizioni di compatibilita' e  di  sostenibilita'  dell'insediamento
commerciale gia' autorizzato al contesto socio-economico, ambientale,
infrastrutturale  e  territoriale,  procedendo   ad   una   eventuale
riformulazione delle stesse, qualora non piu' attuali. 
    5. I commi 3 e 4  si  applicano  anche  alle  autorizzazioni  per
grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data del 1 luglio
2009, allo scadere della proroga medesima.