Art. 7 Autorizzazioni non motivate 1. L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita e' revocata qualora il titolare non inizi l'attivita' commerciale entro due anni dal rilascio. 2. In caso di comprovata necessita' determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune puo' prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 3. Entro il termine di cui al comma 2 puo' essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 6. 4. La conferenza di cui al comma 3 verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilita' e di sostenibilita' dell'insediamento commerciale gia' autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non piu' attuali. 5. I commi 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data del 1 luglio 2009, allo scadere della proroga medesima.