Art. 8 
 
                             Subingresso 
 
    1. Il subentrante per causa di morte in una attivita' commerciale
puo' svolgere l'attivita' del dante causa qualora non si trovi in una
delle condizioni previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del d.lgs.
114/1998 e qualora entro un anno dal subentro  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs.  114/1998.  Tale
termine e' prorogato  dal  sindaco  quando  il  ritardo  non  risulti
imputabile all'interessato. In ogni altro caso il sindaco  ordina  la
cessazione dell'attivita' ed il subentrante decade dal  diritto  alla
continuazione dell'attivita'. 
    2. Il subentrante per atto tra vivi in un'attivita'  commerciale,
purche' sia in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  5  del
d.lgs. 114/1998 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso  al
comune competente, ha facolta' di iniziare immediatamente l'esercizio
dell'attivita'.