Art. 8 Subingresso 1. Il subentrante per causa di morte in una attivita' commerciale puo' svolgere l'attivita' del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 114/1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998. Tale termine e' prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il sindaco ordina la cessazione dell'attivita' ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attivita'. 2. Il subentrante per atto tra vivi in un'attivita' commerciale, purche' sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facolta' di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attivita'.