Art. 9 Osservatorio commerciale 1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 costituisce, anche con apposita convenzione, un osservatorio permanente per la realizzazione di un adeguato sistema informativo sui punti di vendita in Lombardia. 2. All'osservatorio partecipano la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali delle associazioni degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale.