Art. 9 
 
                      Osservatorio commerciale 
 
    1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio  di
cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  g),  del  d.lgs.  114/1998
costituisce,  anche  con  apposita   convenzione,   un   osservatorio
permanente per la realizzazione di un  adeguato  sistema  informativo
sui punti di vendita in Lombardia. 
    2.  All'osservatorio  partecipano  la   Regione   Lombardia,   le
rappresentanze regionali delle associazioni degli enti locali,  delle
camere di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura  (CCIAA),
delle  associazioni   di   categoria   del   commercio   maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  delle   organizzazioni   dei
consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice  del  consumo,  a  norma
dell'articolo  7  della  legge  29  luglio  2003,  n.   229)   e   le
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  dipendenti   maggiormente
rappresentative a livello regionale.