Art. 30 Contenuti e modalita' di approvazione del conto consuntivo 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo annuale che comprende il conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio. 2. Il conto consuntivo e' approvato dal consiglio dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge provinciale sulla scuola, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il conto consuntivo e' proposto al consiglio dal dirigente dell'istituzione che nell'elaborazione si avvale del supporto tecnico del responsabile amministrativo dell'istituzione. La proposta, adottata con determinazione del dirigente dell'istituzione, e' accompagnata da una relazione illustrativa dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di gestione, da un documento illustrativo del responsabile amministrativo dell'istituzione sui dati finanziari e patrimoniali e dalla relazione del revisore dei conti prevista dall'articolo 35. 3. Sono allegati al conto consuntivo formandone parte integrante e sostanziale dello stesso: a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; b) i prospetti dimostrativi di utilizzo dei fondi vincolati; c) l'elenco delle variazioni di bilancio e in particolare un prospetto riepilogativo delle variazioni previste dall'articolo 11, comma 2, lettera c); d) un prospetto degli impegni pluriennali assunti alla data di chiusura dell'esercizio; e) l'attestazione del cassiere previsto dall'articolo 27, dell'entita' delle entrate riscosse, dei pagamenti effettuati e della consistenza iniziale e finale delle giacenze; f) ulteriori allegati definiti dalla Giunta provinciale.