Art. 30 
 
     Contenuti e modalita' di approvazione del conto consuntivo 
 
    1.  I  risultati  della  gestione  sono  dimostrati   nel   conto
consuntivo annuale che comprende il conto finanziario, relativo  alla
gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio. 
    2.   Il   conto   consuntivo   e'   approvato    dal    consiglio
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 22,  comma  2,  lettera  e),
della legge provinciale sulla scuola, entro il  30  aprile  dell'anno
successivo a quello di riferimento. Il conto consuntivo  e'  proposto
al consiglio dal dirigente dell'istituzione che nell'elaborazione  si
avvale  del  supporto   tecnico   del   responsabile   amministrativo
dell'istituzione.  La  proposta,  adottata  con  determinazione   del
dirigente  dell'istituzione,  e'  accompagnata   da   una   relazione
illustrativa dei  risultati  ottenuti  in  relazione  agli  obiettivi
contenuti nel programma di gestione, da un documento illustrativo del
responsabile amministrativo dell'istituzione sui  dati  finanziari  e
patrimoniali e  dalla  relazione  del  revisore  dei  conti  prevista
dall'articolo 35. 
    3. Sono allegati al conto consuntivo formandone parte  integrante
e sostanziale dello stesso: 
      a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
      b) i prospetti dimostrativi di utilizzo dei fondi vincolati; 
      c) l'elenco delle variazioni di bilancio e  in  particolare  un
prospetto riepilogativo delle variazioni previste  dall'articolo  11,
comma 2, lettera c); 
      d) un prospetto degli impegni pluriennali assunti alla data  di
chiusura dell'esercizio; 
      e)  l'attestazione  del  cassiere  previsto  dall'articolo  27,
dell'entita' delle entrate riscosse, dei pagamenti effettuati e della
consistenza iniziale e finale delle giacenze; 
      f) ulteriori allegati definiti dalla Giunta provinciale.