Art. 21 Ricerca, raccolta e divieto di raccolta dei tartufi 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati, fatto salvo che ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge provinciale il proprietario o chi ne ha titolo legittimo possono vietarne la raccolta mediante l'affissione di apposite tabelle di dimensioni 20x30 centimetri con all'interno la dicitura «DIVIETO DI RACCOLTA DI TARTUFI» e sulla seconda riga la dicitura «legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 29». 2. Le tabelle previste dal comma 1 sono poste ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; tali tabelle devono in ogni caso essere collocate nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.