Art. 21 
 
         Ricerca, raccolta e divieto di raccolta dei tartufi 
 
    1. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' libera  nei  boschi  e
nei terreni non coltivati, fatto salvo che  ai  sensi  dell'art.  29,
comma 7, della legge provinciale il proprietario o chi ne  ha  titolo
legittimo possono  vietarne  la  raccolta  mediante  l'affissione  di
apposite tabelle di dimensioni 20x30 centimetri  con  all'interno  la
dicitura «DIVIETO DI RACCOLTA DI TARTUFI» e  sulla  seconda  riga  la
dicitura «legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 29». 
    2. Le tabelle previste dal comma 1 sono poste  ad  un'altezza  da
terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non  superiore  a  100
metri l'uno dall'altro; tali  tabelle  devono  in  ogni  caso  essere
collocate nei punti di accesso principali al  territorio  interessato
ed essere reciprocamente visibili.